Malattia. Interviene la Cassazione: nel comporto non devono essere conteggiati i giorni festivi

La Cassazione ha affermato che, se alla conclusione del periodo malattia seguono dei giorni festivi, questi non vanno conteggiati nel comporto, causa l’illegittimità del licenziamento.

Una dipendente del Ministero della Giustizia ha fruito di un periodo di malattia durato 18 mesi, corrispondenti al periodo massimo consentito dal CCNL applicato, e, alla conclusione del periodo, la stessa ha chiesto ed ottenuto dall’Amministrazione di appartenenza di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi “senza assegni”. L’ulteriore periodo concesso scadeva il 31.10.2003 per cui la lavoratrice ha ricevuto l’invito a riprendere servizio l’1 novembre 2003 ma, in realtà si è ripresentata in servizio il 3 novembre in quanto l’1 novembre era una festività religiosa ed il 2 novembre 2003 era domenica. A questo punto la lavoratrice è stata licenziata “per aver la stessa completato in data 1.11.2003 il periodo massimo consentito di assenza per malattia previsto dal CCNL”. A seguito di impugnazione del licenziamento, la questione è arrivata in Corte di Cassazione, dove gli Ermellini hanno riconosciuto l’illegittimità del licenziamento come già aveva fatto il Tribunale di primo grado, il quale aveva, per l’appunto, riconosciuto l’illegittimità del licenziamento perché la lavoratrice non aveva superato il periodo di comporto, avendo ripreso servizio in tempo utile il 3.11.2003, in quanto l’1 ed il 2 novembre del 2003 erano festivi.

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