Omissione contributiva, nessuna condanna senza notifica

Con la sentenza n.1855 del 18 gennaio 2012 la Corte di Cassazione, sezioni unite penali, hanno stabilito che il datore di lavoro non può essere condannato per omissione contributiva se non ha avuto la concreta possibilità del termine di tre mesi per effettuare il versamento delle ritenute non pagate e far cosi scattare la causa di punibilità.

Gli Ermellini, nelle loro valutazioni, dopo aver chiarito che la notifica dell'accertamento e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità,  di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell'azione penale, hanno quindi affermato il principio secondo cui il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.

Per approfondimento si allega la sentenza della Corte di Cassazione , sezioni unite penali, n.1855/2012

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