Decreto semplificazione e sviluppo: credito di imposta per assunzioni di lavoratori svantaggiati

Intervenendo sulla formulazione dell’art. 2 del D.L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo”), il testo del decreto semplificazione e sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri, il 27 gennaio 2012, ha concesso più tempo per poter effettuare assunzioni agevolate nel Mezzogiorno della penisola.

Viene, infatti, previsto che il riconoscimento del credito istituito dal predetto art. 3 possa trovare applicazioni per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati effettuate non più entro il 14 maggio 2012, ma entro il 14 maggio 2013.

Secondo quanto previsto dal decreto sviluppo, ai datori di lavoro che nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (ossia alla data del 14 maggio 2011) aumentano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assumendo le seguenti categorie di lavoratori nelle aree del Mezzogiorno:

i) svantaggiati, ai sensi del disposto del n. 18, dell’articolo 2, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione UE

ii) molto svantaggiati ai sensi del disposto del n. 19, dell’articolo 2, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione UE è riconosciuto per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato un credito d’imposta pari:

i) al 50% nel caso di lavoratori svantaggiati dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione;

ii) al 50% nel caso di lavoratori molto svantaggiati dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione.

Lavoratori svantaggiati:

Lavoratori svantaggiati

i) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

ii) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale

iii) che abbiano superato i 50 anni di età

iv) che vivano da soli con una o più persone a carico

v) che siano occupati in professioni o settori con un elevato tasso di disparità uomo-donna

vi) membri di una minoranza nazionale con necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile

Lavoratori molto svantaggiati

i) privi di un lavoro da almeno 24 mesi.

Il credito d’imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione. Il decreto semplificazioni ha modificato tale ultima data, che prima era identificata nella data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 70/2011 (ossia, il 13 luglio 2011). Per effetto di tale modifica si viene quindi a creare sua sorta di media variabile alla quale parametare il numero delle nuove assunzioni, la quale non essendo più ancorata alla data del 13 luglio 2011, tiene conto anche delle nuove assunzioni che il datore di lavoro viene a perfezionare nel corso del lasso di tempo interessato dell’agevolazione fiscale in parola. Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale non si deve tener conto delle dimissioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Esempio

Supponendo:

che un datore di lavoro assuma alla data del 14 febbraio 2012 n. 2 lavoratori a tempo indeterminato;

che la media dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi antecedenti a tale data sia pari ad 8 e

che il numero dei lavoratori assunti a sempre a tale data sia pari a 12,

il credito d’imposta sarà calcolato sulla differenza tra 12 e 8= 4.

l credito d’imposta in commento deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale lo stesso viene concesso e può essere utilizzato in compensazione c.d. “orizzontale”, entro 2 anni (e non più tre) dalla data di assunzione.

Lo stesso, inoltre, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61, e 109, comma 5, del TUIR. Le modifiche introdotte dal decreto legge semplificazione e sviluppo interessano anche il regime della decadenza del credito d’imposta in commento.

Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 70/2011, il beneficio fiscale in parola decade se:

a) il numero complessivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello mediamente rilevato nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione (e non più a quella di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 70/2011, ossia al 13 luglio 2011);

b) se i posti di lavoro non vengono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due per le PMI;

c) se sono accertate definitivamente violazioni non formali, sia della normativa fiscale che di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali siano irrogate delle sanzioni di importo non inferiore ad € 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Nelle ipotesi di cui alle predette lettere b) e c) i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usufruito e con specifico riferimento a quella di cui alla lettera c) la restituzione del credito maturato e usufruito è dovuta dal momento in cui è commessa la violazione.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it

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