in Gazzetta Ufficiale la L.160/2011 (Decreto sviluppo): agevolazioni per assunzioni, investimenti e ricerca

 

Pubblicato nella G.U del 12.07.2011 il testo del D.L 170/2011 (cd Decreto Sviluppo) convertito lo scorso 07.07.2011 nella L.160/2011 che prevede l'introduzione di un credito di imposta per assunzione di lavoratori svantaggiati nel Mezzogiorno.

In data 07.07.2011 il D.L 70/2011, c.d. Decreto Sviluppo, ha incassato l’approvazione definitiva del Senato ed è stato cosi convertito nella Legge 160/2011., pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 Luglio scorso. Riepilogando le disposizioni fiscali ricordiamo che il Decreto Sviluppo ha previsto la reintroduzione di 3 agevolazioni fiscali, tra cui quella riguardante il credito d’imposta per i lavoratori svantaggiati.

Il decreto sviluppo ha innanzitutto previsto il “ritorno” dello sconto fiscale per imprese e professionisti nel Mezzogiorno che assumono lavoratori cd 'svantaggiati' o 'molto svantaggiati', sconto fiscale che nello specifico consiste in una detassazione al 50% dei costi salariali relativi ai nuovi lavoratori assunti dalle imprese del Mezzogiorno e che si concretizza nell'attribuzione di un credito d'imposta per l'incremento della base occupazionale.

L'incentivo spetterà ai tutti quei datori di lavoro che, nei successivi 12 mesi dall’entrata in vigore del “decreto sviluppo”, aumenteranno il numero dei dipendenti a tempo indeterminato assumendo persone svantaggiate ai sensi del Regolamento n. 800/2008 nelle regioni del Mezzogiorno. La detassazione verrà riconosciuta mensilmente per tutto il triennio 2011- 2013 a chi assumerà a tempo indeterminato nei prossimi dodici mesi i lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

Il comma 7 dell’articolo 2 ,a seguito delle modifiche accorse in sede di conversione, decreta che il diritto a fruire del credito d’imposta decade:

1) se, il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

2) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

3) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

A queste disposizione va ad aggiungersi il comma 7 bis che stabilisce che nei casi in cui i posti di lavoro non sono conservati per almeno tre anni i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito.

Nel caso in cui vengano accertate violazioni non formali alla disciplina fiscale o contributiva, invece, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Queste invece le restanti agevolazioni di imposta previste dal decreto sviluppo:

Credito d’imposta per gli investimenti al sud: con il Decreto Sviluppo viene reinserito il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree svantaggiate già previsto dalla legge n. 296 del 27.12.2006. Tale credito di imposta viene riconosciuto solamente per gli investimenti nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;

Credito d’imposta per la ricerca scientifica: l’articolo 1 del DL 70/2011 prevede l’istituzione sperimentale di un credito d'imposta per gli anni 2011 e 2012 a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Il credito matura sugli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, viene quantificato al 90% per le spese di ricerca commissionate alle università e compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l’importo degli investimenti in progetti di ricerca per le spese fatte in casa è integralmente deducibile, a prescindere dalla loro classificazione in bilancio, dall’imponibile delle imprese.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it
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