Riforma del lavoro: le novità in tema di licenziamenti

 

Dopo le prime comunicazioni relative alle sintesi della riforma, premettendo che le nuove norme potrebbero essere oggetto di modifiche successive in Parlamento, approfondiamo ora le novità introdotte dalla Legge 92/2012 (Riforma del Lavoro) in tema di licenziamenti.

 

I commi 37 e ss. Della Legge 92/2012 apportano modifiche importanti alla legge n.604/1996 che disciplina i licenziamenti individuali. Cerchiamo di comprendere meglio le novità introdotte approfondendo le diverse modifiche apportate alle normative vigenti.

 

La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi lo hanno determinato.

 

 Viene introdotto il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di impugnazione del licenziamento (e non più di 270) per il deposito del ricorso presso il giudice o, in alternativa, per la comunicazione al datore di lavoro della richiesta di conciliazione o arbitrato. Il nuovo termine si applica ai soli licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge prevista per il 18 luglio 2012.

 

 Nel caso specifico di licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato da un datore di lavoro rispondente ai requisiti dimensionali di cui all’art. 18 della Legge 300/70 (ossia aziende con più di 15 dipendenti) si introduce una procedura di conciliazione obbligatoria (antecedente alla intimazione del licenziamento) davanti alla Commissione provinciale conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. L’attivazione della procedura si configura come condizione di procedibilità.

 

 Ove la conciliazione preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano comunque le disposizione inerenti alla nuova Assicurazione sociale per l’impiego (la cosiddetta Aspi).

 

 Il comportamento complessivo delle parti, nel corso della nuova procedura di conciliazione, viene valutato dal giudice successivamente ed in caso di mancata conciliazione, ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 comma 7 della legge 300/70 e per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile in materia di spese processuali.

 

 I commi 42-43 novellano l’articolo 18 della legge 300/70 sostituendone i primi 6 commi dello stesso. Viene disposta una nuova disciplina sulle tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

 

 Per quanto attiene il licenziamento nullo (perché discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto, o intimato in forma orale) disciplinato dai commi 1,2 e 3 del nuovo testo dell’art. 18 , viene introdotto un regime di regime di “reintegrazione forte”: in poche parole si conferma la disciplina attualmente in vigore che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. (la cosiddetta tutela reale) e ciò indipendentemente dal motivo formale indicato e dal numero dei dipendenti . E’ inoltre prevista un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione più il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. Il lavoratore potrà optare, in alternativa, ad un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale.

 

 Relativamente, invece, al licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo (cosiddetto licenziamento disciplinare) i commi 4,5,7 e 8 del nuovo articolo 18 introducono una distinzione tra:

 

i casi nei quali la mancanza di giusta causa o di giustificato motivo legati ad una insussistenza del fatto contestato o in presenza di un fatto che rientra tra le condotte del lavoratore punibili con sanzioni conservative e pertanto diverse dal licenziamento previste da contratti e codici disciplinari aziendali: viene introdotto un regime di reintegrazione cosiddetta attenuata che comporterà la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il riconoscimento da parte del Giudice di un’indennità risarcitoria pari ad un massimo di 12 mensilità.

 

 I casi nei quali la mancanza di giusta causa o di giustificato motivo sono ricollegabili a tutte le restanti ipotesi: in questo caso di applicherà la tutela obbligatoria: il Giudice, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, riconoscerà un’indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale.

 

 Nei casi di licenziamento illegittimo per assenza di un giustificato motivo oggettivo (i licenziamenti per motivi economici) disciplinati dal comma 7 del nuovo art. 18, il Giudice riconosce un’indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale. Però il Giudice, nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto alla based el licenziamento per giustificato motivo oggettivo, potrà disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscere un’indennità risarcitoria pari ad un massimo di 12 mensilità.

 

 Quando il licenziamento è inefficace (comma 6 nuovo articolo 18) ossia nel caso di mancanza del requisito della motivazione, violazione della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione) il Giudice riconoscerà al lavoratore un’indennità risarcitoria complessiva pari a un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità. Tuttavia, se il Giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento applicherà tutte le tutele di cui ai commi 4, 5 e 6 del nuovo articolo 19 ossia il regime di reintegrazione attenuata o il regime di indennizzo.

 

 Nel caso di revoca del licenziamento entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del licenziamento, il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità con diritto alla retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca senza applicazione di sanzioni o indennità.

 

 Le modifiche introdotte dalla Riforma intervengono anche sui licenziamenti collettivi (Legge 223/91) in particolare per la procedura per la dichiarazione di mobilità dei lavoratori delle imprese.

 

 La comunicazione dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità ai diversi soggetti pubblici preposti dovrà avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione dei licenziamenti a ciascuno dei lavoratori interessati dalla mobilità stessa.

 

 Gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e alle rispettive associazioni di categoria con la quale inizia la procedura potranno essere sanati da un successivo accordo sindacale concluso nella medesima procedura.

 

 Se il licenziamento viene intimato 1) senza l’osservanza della forma scritta verrà applicato il regime della tutela reale (reintegrazione più indennità); 2) senza il rispetto della procedura sindacale verrà applicata la tutela prevista per i licenziamenti economici (indennità tra 12 e 24 mensilità); 3) in violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità si applicherà la tutela reale prevista per i licenziamenti disciplinari illegittimi.

 

 In questi casi (licenziamenti collettivi), per l’ impugnazione dei licenziamenti, è consentita l’impugnazione con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale e successivo al licenziamento, il deposito del ricorso presso la cancelleria della sezione Lavoro del tribunale o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it
 

 

 

 

 

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