Anatocismo, regole sulla prescrizione mai retroattive

La Consulta boccia le modifiche al Codice Civile e dichiara ilegittimo l'art. 2, c. 61, D.L. n. 225/2010 (cd. Milleproroghe). La Consulta infatti ha accolto le censure avanzate nelle differenti ordinanze di rimessione della questione, affermandone l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza. Inoltre non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo delle disposizioni.

Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

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