Chiarimenti Agenzia Entrate su compensazione crediti Iva

agenzia entrate_ivaCon comunicato stampa diffuso il 13 marzo, l'Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento in merito alla decorrenza delle disposizioni recate dall'articolo 8, commi 18 e 19 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 con le quali è stato abbassato da 10 mila a 5 mila euro il limite del credito IVA che può essere compensato senza il preventivo invio della dichiarazione IVA o della relativa istanza (per i crediti infrannuali) e per il quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Seppur non del tutto in linea con quanto prescritto dall'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 12, secondo cui "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti", l'Agenzia indica che, fino al 31 marzo 2012, sarà possibile compensare il credito IVA fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente presentato la dichiarazione IVA o l'istanza da cui il credito emerge.

Dal 1° aprile 2012, invece, sarà possibile la compensazione orizzontale di importi superiori a 5 mila euro annui solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza, dalla quale il credito emerge.

Si allega il testo del Comunicato Stampa.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
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