Compensazione volontaria con crediti d'imposta: l’Agenzia delle Entrate fissa le regole.

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative per la trasmissione dei flussi informativi previsti dall'art. 28-ter, D.P.R. n. 602/1973. Secondo tale norma, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta l'Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e - in caso affermativo - trasmette in via telematica apposita segnalazione ad Equitalia, che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione, sulla contabilità speciale, le somme da rimborsare.

A tale proposito, viene disposto che l'Agenzia delle Entrate trasmette ad Equitalia un elenco dei beneficiari dei rimborsi escludendo:

a) i soggetti ai quali compete un rimborso non superiore a 60 euro, comprensivo degli eventuali interessi calcolati alla data di predisposizione dell'elenco;

b) i soggetti che risultano deceduti alla data di predisposizione dell'elenco;

c) i soggetti in procedura concorsuale, alla data di predisposizione dell'elenco;

d) i soggetti minori, inabilitati, interdetti o con limitata capacità di agire per i quali è stato nominato un rappresentante;

e) i soggetti ai quali compete un rimborso a seguito di sentenza definitiva o a conclusione di procedimento di reclamo e mediazione.

Equitalia Servizi Spa verifica per ogni beneficiario la presenza di ruoli dovuti e non pagati, ancorché non ancora notificati, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione, formati dall'Agenzia delle Entrate nonché dalle altre agenzie fiscali e dagli enti previdenziali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate apposita convenzione di importo complessivo superiore a 1.500 euro.

Dai riscontri di cui sopra sono esclusi i ruoli:

a) oggetto di sospensione;

b) iscritti in capo ad un contribuente per i quali sono stati effettuati versamenti a seguito del condono sui ruoli pregressi (art. 12, legge n. 289/2002);

c) per i quali sono stati effettuati pagamenti per la rottamazione dei ruoli ai sensi dell'art. 25, comma 3-quater, D.Lgs. n. 472/1997.

Equitalia Servizi Spa, entro 12 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui sopra, trasmette all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a individuare i beneficiari dei rimborsi per i quali sono state riscontrate le condizioni sopra indicate. Per tali posizioni Equitalia Servizi Spa fornisce altresì le seguenti informazioni di dettaglio:

a) il totale delle somme iscritte a ruolo a carico di ciascun beneficiario non riscosse alla data del riscontro, comprese quelle rateizzate con pagamenti irregolari alla stessa data di riscontro;

b) l'ammontare delle spese, degli accessori e degli interessi, relativi alle somme di cui al punto a). Ai soli fini dell'individuazione degli importi che devono essere messi a disposizione, tale ammontare deve essere individuato calcolandolo al 90° giorno successivo alla data del riscontro;

c) il codice ambito dell'agente o degli agenti della riscossione che hanno in carico i ruoli oggetto di segnalazione;

d) la data di notifica della cartella di pagamento.

Contestualmente all'invio delle informazioni di cui sopra, l'agente della riscossione, per le partite di ruolo notificate, sospende le azioni di recupero ed avvia il procedimento di notificazione della proposta di compensazione.

L'agente della riscossione, se non riceve una risposta favorevole entro 80 giorni dalla notifica della proposta di compensazione, provvede alla revoca della sospensione delle azioni di recupero.

Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta del contribuente o dal termine di cui sopra, l'agente della riscossione comunica all'Agenzia delle Entrate l'esito delle proposte di compensazione:

- in caso di esito negativo della proposta di compensazione (risposta non fornita o rifiuto espresso alla compensazione, totale o parziale), le somme accreditate nella contabilità speciale restano su tale contabilità, ai fini dello svolgimento delle attività di riscossione coattiva da parte del competente agente della riscossione;

- in caso di esito positivo della proposta di compensazione (adesione alla compensazione, totale o parziale), l'agente della riscossione, entro il limite dell'importo oggetto di compensazione, versa a proprio favore le somme per le quali il contribuente risulta debitore, rilasciando quietanza allo stesso contribuente; dalla data di tale pagamento decorre il termine di riversamento.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Massimo Mereu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: m.mereu@assindnu.it

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