Condono Iva illegittimo: raddoppio dei termini di accertamento

Il D.L. n. 138/2011 ha prorogato di un anno i termini per l'accertamento ai fini IVA nei confronti di quanti hanno aderito al condono. Dalla collocazione della norma - inserita nel corpo di una normativa diretta a ottenere il pagamento delle somme non versate dai contribuenti che si erano avvalsi delle sanatorie del 2002 - si potrebbe arguire che la proroga dei termini per l'accertamento si riferisca ai soli soggetti che si erano avvalsi delle sanatorie, ma che non avevano versato le relative somme dovute. Una linea interpretativa, che, tuttavia, non è stata condivisa dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui la proroga opera invece con carattere di generalità nei confronti di tutti i soggetti che hanno aderito al condono.

Nella circolare n. 5 del 27 febbraio, Assonime illustra le istruzioni diffuse dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2012, in relazione all'illegittimità - sancita dalla Corte di Giustizia - del condono IVA, in correlazione con il raddoppio dei termini d'accertamento in presenza di violazioni che costituiscono reato e con la proroga dei termini di accertamento per i soggetti che hanno aderito al condono IVA, prevista dal D.L. n. 138/2011.

Prima di fornire tale illustrazione, Assonime ha ripercorso, seppur sinteticamente, l'evoluzione normativa, partendo dall'esame della disciplina recata dalla legge Finanziaria per l'anno 2003, in materia di condoni.

Con specifico riferimento all'IVA, tale normativa era stata però contestata dalla Corte di Giustizia europea, secondo cui l'adozione di tale strumento avrebbe consentito, di fatto, di disapplicare un'imposta armonizzata quale l'IVA, imposta la cui disapplicazione esula dalla sfera di disponibilità dei singoli Stati.

Il legislatore nazionale aveva difeso l'effetto del condono, evidenziando che con lo stesso non si otteneva la rinuncia generale ed indiscriminata a qualsiasi attività di controllo, dal momento che lo stesso si era reso estremamente produttivo in termini di imposta recuperata.

La Corte di Giustizia non aveva accolto la tesi nazionale, nella sentenza 17 luglio 2008, C-132/06, sebbene poco prima della stessa era stata introdotta la previsione del raddoppio dei termini dell'accertamento delle imposte dirette e dell'IVA, in caso di violazioni che comportino l'obbligo della denuncia penale, relativamente al periodo d'imposta in cui la violazione è stata commessa.

Parallelamente a tale disposizione, la Manovra-bis 2011 ha introdotto la previsione che proroga di un anno i termini per l'accertamento ai fini IVA nei confronti dei soggetti che avevano aderito al condono.

Tale disposizione è stata inserita nel corpo di una disposizione diretta ad ottenere il pagamento delle somme non versate dai contribuenti che si erano avvalsi delle sanatorie del 2002; ed è proprio da questa collocazione che si potrebbe arguire che la proroga dei termini per l'accertamento si riferisca ai soli soggetti che si erano avvalsi delle sanatorie, ma che non avevano provveduto al versamento delle relative somme dovute.

Questa linea interpretativa non è stata, tuttavia, condivisa dall'Agenzia delle Entrate, che nella circolare n. 1/E/2012 ha ritenuto, al contrario, che la proroga operi con riferimento alla generalità dei contribuenti che hanno aderito al condono.

Pertanto, alla luce di quanto detto, gli Uffici possono svolgere attività accertative IVA per le annualità interessate dal condono, anche dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza, avvalendosi dell'ulteriore proroga di un anno stabilita dal D.L. n. 138/2011, qualora con riferimento alle stesse sussistano elementi in relazione ai quali sussiste l'obbligo di denuncia per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Massimo Mereu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
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