Spostato al 16 dicembre 2011 il termine per il versamento delle imposte sostitutive sugli importi arbitrariamente detassati in riferimento alla produttività aziendale

 

L'agenzia delle Entrate comunica che è stato differito dal 1° agosto al 16 dicembre 2011 il termine per il versamento della differenza tra l'importo dell'imposta sostituitiva versato e l'importo effettivamente dovuto, nei casi di detassazione di emolumenti relativi alla produttività aziendale, effettuata in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello.

Tale versamento è indispensabile al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di specie.

Spostato al 16 dicembre 2011 il termine per il versamento delle imposte sostitutive sugli importi arbitrariamente detassati in riferimento alla produttività aziendale

I sostituti d'imposta che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, potrebbero incorrere in sanzioni, a meno che entro il 16 dicembre 2011 versino la differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto.

 

 

In allegato la Circolare n. 36/E del 28 luglio 2011 dell'Agenzia delle Entrate

Allegati:
FileDimensione del File
Scarica questo file (circolare 36 del 28 luglio 2011.pdf)circolare 36 del 28 luglio 2011.pdf45 kB
Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version