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INCENTIVI Bonus pubblicità 2025. Prenotazione del credito fiscale dal 1° al 31 marzo
- Giovedì, 06 Marzo 2025 09:18
La comunicazione per la prenotazione del bonus riferito agli investimenti incrementali realizzati nel 2024 devono essere inviate dal 1° al 31 marzo 2025 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La dotazione finanziaria della misura ammonta a 30 milioni di euro.
Procedura on line per l'accesso
La “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Beneficiari
- le imprese e i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
- gli enti non commerciali.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2025 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2024.
Il rispetto di tale requisito determina che, nel 2025, non hanno diritto al credito di imposta i soggetti che:
- nell’anno 2024 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;
- iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2025.
Entità dell'agevolazione
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvederà a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Il bonus assegnato, fruibile nel rispetto dei limiti sugli aiuti “de minimis”, è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi (codice tributo “6900”).
Spese ammissibili
Il credito di imposta spetta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.
Per usufruire del credito di imposta, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connessa.
Il sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione, rilasciata dai soggetti ammessi al rilascio del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Secondo quanto specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nell’ambito delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale:
a) sono ammissibili gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa a condizione che:
- la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 47/1948, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- la testata sia dotata della figura del direttore responsabile;
b) non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come per esempio, a titolo di esempio e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.;
c) le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi. Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi “accessori”, il cui costo, normalmente evidenziabile, non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta;
d) per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), dell’articolo 109 del TUIR, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento;
e) la norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
Referente: | Francesca Puddu - Comunicazione Associativa |
Telefono: | 0784 233311 |
Fax: | 0784 233301 |
E-mail: | f.puddu@assindnu.it |