BONUS FORMAZIONE 4.0 | requisiti e modalità per fruire delle maggiorazioni del Dl Aiuti

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha dettato le regole per la fruizione del bonus formazione 4.0 potenziato introdotto dal decreto Aiuti.

La maggiorazione della misura del credito d’imposta spetta per le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022, a condizione che la formazione sia erogata da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui sono compresi i Competence Center e gli European Digital Innovation Hubs.

Le attività formative potranno essere svolte anche in modalità “e-learning”, a condizione che vengano predisposte specifiche modalità di controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente e di verifica dei risultati raggiunti.

Definite le disposizioni per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta formazione 4.0, introdotta dall’art. 22, c. 1, D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti).
Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 1° luglio 2022, ha infatti indicato nel dettaglio le condizioni per fruire del bonus potenziato.
Per chiudere il cerchio manca solo l'ultimo tassello: il Decreto Direttoriale del MiSE, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 1° luglio 2022, che dovrà dettare i criteri e le modalità di accertamento delle competenze.

Il bonus formazione 4.0 è stato istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. da 46 a 56, legge n. 205/2017) e, da ultimo modificato, dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1064, lettere i) ed l), legge n. 178/2020), che ha disposto la proroga del credito d’imposta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed ha ampliato il novero delle spese ammissibili.
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0.

L’attività formativa deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018).

Il bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. (fonte IPSOA)

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Giovanna Pittalis
Telefono: 0784 233324
Fax: 0784 233301
E-mail: g.pittalis@assindnu.it
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