Iva e accise sull'energia elettrica. Guida per usufuire delle esenzioni

L'aliquota iva applicabile per l'energia elettrica ad usi produttivi puo' essere ridotta ed in alcuni casi si è esentati. Di seguito una breve guida applicativa ed un format di richiesta riduzione/esenzione.

QUALE E' IL RIFERIMENTO NORMATIVO?
Il D.P.R. 20/10/72 n. 633 come modificata dalla L. 350/2003)

 

CHI PUO' OTTENERE L’IVA AGEVOLATA?
Imprese che impiegano l’energia elettrica esclusivamente per usi delle imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.  L’elencazione delle imprese ammesse alla riduzione si trova nella parte III della tabella “A” allegata al D.P.R. 20/10/72 n. 633 come modificata dalla L. 350/2003);

 

CHE TIPO DI RIDUZIONE/ESENZIONE SI PUO’ OTTENERE?
- Riduzione iva dal 21 al 10%
- Esenzione totale per esportatori abituali che operano gli acquisti di energia elettrica in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1 del DPR 633/72 e successive modifiche.

QUALE E' L'ENTE A CUI RIVOLGERSI OPERATIVAMENTE?
La richiesta va inoltrata al fornitore di energia.

C’E’  UN FORMAT PER LA RICHIESTA?
In genere fa parte degli allegati contrattuali di fornitura. Se ne riporta una a titolo di esempio, comunque utilizzabile.

DA QUALE MOMENTO IL FORNITORE APPLICHERA' L’AGEVOLAZIONE/ ESENZIONE IN FATTURA?
Premesso che l’esenzione/riduzione non è retroattiva, sarà applicata dalla prima fattura utile.

 

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