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Mancata fruizione dei permessi per riduzione di orario e per ex festività : i chiarimenti di Inps e Ministero sui termini e le modalità di assolvimento degli obblighi contributivi

 

L'Inps con la circolare 92 dell' 8 luglio 2011 e il Ministero del Lavoro con la Nota del 3 giugno 2011 chiariscono alcuni aspetti sui termini e sulle modalità degli obblighi contributivi legati alla mancata di fruizione di permessi per riduzione d'orario e per ex festività.

In tema di momento impositivo del compenso per ferie non godute l'INPS ha da tempo chiarito che ,in presenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute e la relativa collocazione temporale dei contributi coinciderà con il termine indicato nella normativa contrattuale di riferimento.

Tale termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l’effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore entro i limiti fissati dall’art. 9 comma 1 e 2 della convenzione OIL.

Infine, in assenza di disposizioni contrattuali ovvero di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali, la scadenza dell’obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi sono fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.

Tali criteri sono stati enunciati in diverse circolari dell'Istituto(tra cui: n.134/1998,n.186/1999,n.15/2002) ed hanno riguardato specificamente il solo istituto delle ferie: ciò in quanto la regolamentazione di istituti di origine contrattuale e non legale, come i permessi per riduzione di orario( cosiddetti ROL), è ovviamente rimessa alla contrattazione collettiva.

Con l'interpello n.16 dell’8 marzo 2011 il Ministero del Lavoro,nell'affrontare il tema sia dell' obbligazione contributiva sia del regime sanzionatorio in caso di mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione di orario , ha opportunamente ribadito in via preliminare che "per i ROL non si riscontra alcuna disposizione legislativa che ne stabilisca l’indisponibilità, a differenza di quanto previsto in tema di diritti connessi alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore (ad es. riposi giornalieri o settimanali, lavoro straordinario e ferie)" e che i ROL "sono un istituto di previsione meramente contrattuale e, pertanto, la relativa disciplina risulta rimessa all’accordo delle parti".

Da queste affermazioni però il Ministero è pervenuto a conclusioni diverse sui due profili:mentre ha affermato che "il mancato rispetto degli accordi così stabiliti non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa”, sotto l'aspetto dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in esame, nonché del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai CCNL, ha evidenziato invece che "tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. Pertanto, si ritiene che l’adempimento dell’obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso".

Tale affermazione non solo contrastava con la confermata natura contrattuale dei ROL , ma addirittura ha introdotto una tempistica di adempimento previdenziale diversa ed ancor più rigida rispetto a quella sopra ricordata vigente per le ferie non godute.

Per ovviare a tale incongruenza e soprattutto per una necessaria omogeneizzazione della materia Confindustria è formalmente intervenuta presso il suddetto Ministero.

Nota Ministero Lavoro del 3 giugno 2011 e circolare INPS n. 92 dell’8 luglio 2011

Con nota del 3 giugno u.s. il Ministero ha chiarito che, in presenza di una previsione contrattuale collettiva – sia essa nazionale che aziendale – ovvero di una pattuizione individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme.

Con circolare n. 92 dell’8 luglio l’INPS ha di conseguenza fornito le necessarie istruzioni operative, precisando anche che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, e quindi gli adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

A tal fine, i datori di lavoro sommeranno l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza;qualora, in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di ROL o ex-festività vengano effettivamente fruiti, il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it
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