SICUREZZA SUL LAVORO Novità introdotte nel DL Lavoro

Il DL Lavoro ha introdotto una serie di modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda in particolare gli aspetti di prevenzione: rafforzato l’obbligo di nomina del medico competente e l’estensione della sorveglianza sanitaria in tutti i casi individuati dalla valutazione dei rischi, nonché l’estensione degli obblighi di tutela a favore dei lavoratori autonomi e dei componenti dell’impresa familiare e la formazione del datore di lavoro. Per approfondire clicca QUI.

Vediamo di seguito nei dettagli alcune novità introdotte in tema di sicurezza e salute sul lavoro dal Dl Lavoro.  

  • l’obbligo di nomina del medico competente e l’estensione della sorveglianza sanitaria anche nei casi individuati dalla valutazione dei rischi (art. 18, co. 1, lett a) TUSL);
  • l’estensione degli obblighi di tutela a favore dei lavoratori autonomi e dei componenti dell’impresa familiare che, adesso, devono utilizzare le opere provvisionali in conformità alle disposizioni del titolo IV (cantieri mobili e temporanei), fermo restando che le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate secondo quanto previsto dal titolo III (art. 21, co. 1, lett. a) TUSL);
  • il medico competente deve adesso richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e deve tenerne conto ai fini della formulazione del primo giudizio di idoneità dopo l’assunzione (art. 25, co.1, lett. e-bis) TUSL);
  • il medico competente, in caso di suo impedimento per gravi motivi, deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nome di un suo sostituto in possesso dei previsti requisiti per l’esercizio della funzione in sua assenza (art. 25, co. 1, n-bis) TUSL);
  • il datore di lavoro che usi personalmente attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari, deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento, fermo restando i casi in cui deve possedere l’abilitazione (art. 73, co. 4-bis) TUSL). Quest’obbligo è stato presidiato da un’apposita sanzione che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro a carico del contravventore (art. 87, co. 2, TUSL);
  • gli enti pubblici e privati devono condividere con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e rendere accessibili anche alla Guardia di Finanza i dati in loro possesso sui fattori di rischio riguardanti la salute e sicurezza del lavoro, di lavoro irregolare e di evasione od omissione contributiva.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it

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