Settore agroalimentare - Esonero contributo

Già pubblicati due decreti attuativi per l’esonero contributivo del settore agroalimentare ma la presentazione delle istanze non è ancora possibile.

Nella «Gazzetta Ufficiale» del 19 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto del ministero del Lavoro del 10 dicembre 2020, emanato di concerto tra Mipaaf e Mef, per dare attuazione alla previsione dell’articolo 58-quater del decreto agosto in materia di esonero contributivo per le filiere agroalimentari, ma la questione parte da più lontano.

L’articolo 222, comma 2, del decreto rilancio ha introdotto un beneficio contributivo consistente nell’esonero dal pagamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro privati appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Restano dovute le quote contributive a carico dei lavoratori e i premi Inail.

Nel frattempo, la legge 126/2020, con cui è stato convertito il Dl 104/2020, ha previsto, con l’articolo 58-quater, lo stanziamento di ulteriori 51,8 milioni di euro rispetto agli iniziali 426,1 per finanziare la misura e ha esteso il beneficio ai datori di lavoro esercenti le attività di produzioni di vini da tavola e di spumanti e vini speciali (codici Ateco 110210 e 110220).

Il decreto interministeriale attuativo, previsto dal decreto rilancio, è stato emanato il 15 settembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre, elencando i codici Ateco delle filiere ammesse al beneficio, ma senza recepire le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto agosto. Alla luce della situazione delineatasi, il decreto interministeriale pubblicato martedì 19 si pone come una sorta di aggiornamento del precedente.

Nonostante il periodo di venti giorni già concesso dal primo decreto all’Inps per l’emanazione della circolare, e confermato nel più recente decreto, di fatto non vi è ancora alcuna novità per la presentazione telematica delle istanze di esonero tramite la funzione che sarà resa operativa nel cassetto previdenziale.

Dopo il messaggio 3341/2020 del 15 settembre, l’Inps è ritornato a occuparsi dell’argomento con il messaggio 4353/2020 del 19 novembre, recependo le disposizioni del primo decreto interministeriale e integrandole con le novità dell’articolo 58-quater. In tal modo ha anticipato il contenuto del secondo decreto.

Nemmeno questo nuovo decreto ha chiarito, però, alcuni dubbi. Il riferimento è principalmente alla fruibilità del beneficio da parte di aziende che esercitano attività di coltivazioni miste, delle quali soltanto alcune presenti tra i codici Ateco autorizzabili. Opportuno rammentare che, secondo quanto confermato dal messaggio 4353/2020, l’assenza del versamento della contribuzione riferita ai periodi di esonero non rileva ai fini della regolarità contributiva dei potenziali beneficiari.

Ciò, naturalmente, nelle more della presentazione dell’istanza telematica e del relativo eventuale accoglimento.

 

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