AMBIENTE Incidenza sulle imprese per le modifiche al DL Terra dei Fuochi
Lo scorso 1°ottobre la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, c.d. “Terra dei fuochi” (“Decreto” o “Provvedimento”). La legge di conversione, n. 147 del 3 ottobre 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2025. Per ulteriori approfondimenti rivolgersi all'Associazione.
LE MODIFICHE AL DECRETO
Durante l’iter parlamentare di conversione sono state approvate numerose modifiche di coordinamento e di merito, che hanno inciso, tra gli altri, sul sistema sanzionatorio e sugli strumenti di prevenzione e controllo, sull'abbandono dei rifiuti, registri e RAEE
Di seguito un richiamo alle più importanti modifiche.
Per una lettura approfondita rimandiamo alla nota Confindustria in allegato.
1) Abbandono rifiuti pericolosi
Il comma 1, lettera b) interviene sull’articolo 255 del TUA (Abbandono di rifiuti non pericolosi). La sospensione della patente per chi abbandona rifiuti passa da quattro a sei mesi. Chi deposita rifiuti urbani accanto ai cassonetti in violazione delle regole locali è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro e se l’illecito è commesso con veicolo a motore, il fermo del mezzo per un mese. Infine, viene esteso l’uso della videosorveglianza anche a queste nuove ipotesi di abbandono.
2) Attività di gestione rifiuti non autorizzata
Per quanto riguarda le modifiche alla lettera d), al numero 1), l’articolo 256, comma 1, del TUA (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata) è stato pesantemente modificato. Ora vige una disposizione unitaria che prevede l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, con la previsione della reclusione da uno a cinque anni se i fatti riguardano rifiuti pericolosi. È un cambiamento rilevante che semplifica la norma e inasprisce le conseguenze penali.
Al numero 6) dello stesso articolo 256, il comma 4 è stato integralmente sostituito. La nuova formulazione prevede che, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, si applichi l’ammenda da 6.000 a 52.000 euro o l’arresto fino a tre anni a chi, pur titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, non rispetti le prescrizioni in esse contenute o manchi dei requisiti richiesti.
Tuttavia, la responsabilità penale viene circoscritta ai casi che riguardano rifiuti non pericolosi in modo meno grave rispetto a quella già prevista per i rifiuti pericolosi.
Violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta registri e formulari
Alla lettera f), numero 3), l’articolo 258, comma 4 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), è stato riformulato: non si fa più riferimento alla “pena dell’articolo 483 del Codice penale” per chi trasporta rifiuti pericolosi senza formulario, ma viene introdotta direttamente la reclusione da uno a tre anni.
3) Responsabilità penale delle imprese
Alla lettera h), nell’articolo 259-bis (Aggravante dell’attività di impresa), recependo un’istanza di Confindustria, ferma restando l’aggravante di pena prevista per le ipotesi in cui i fatti di reato interessati siano commessi nell’ambito di un’impresa o di un’attività organizzata, sono state soppresse la disposizioni che prevedevano
i) la responsabilità del titolare d’impresa o del responsabile dell’attività organizzata sotto il profilo dell’omessa vigilanza
ii) l’applicazione ai 4 medesimi soggetti delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 del Decreto 231.
Al riguardo, entrambe le disposizioni richiamate risultavano superflue, duplicando norme già esistenti e generando confusione e incertezza interpretativa. I
Differenze tra pericolosi e non pericolosi nelle sanzioni
Particolarmente rilevanti sono le modifiche alla lettera d), che hanno riscritto l’articolo 256 del TUA
per i NON pericolosi le violazioni tornano ad essere qualificate come contravvenzioni, con la conseguenza che diventa nuovamente possibile l’oblazione, istituto escluso quando le stesse condotte erano configurate come delitti. Questa scelta, come fortemente richiesto da Confindustria, consente di ridurre l’impatto penale sulle imprese per irregolarità meramente formali o colpose, riservando la risposta più severa alle condotte dolose e ai casi di rifiuti pericolosi.
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