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LAVORO | Le nuove condizioni per accedere alla NASPI
- Martedì, 14 Gennaio 2025 11:12
Dl 1° gennaio 2025, il lavoratore licenziato che intende richiedere la NASPI e che nei 12 mesi precedenti ha interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione tra i due eventi interruttivi.
La questione è ben illustrata nella relazione tecnica di accompagnamento del provvedimento legislativo secondo cui la disposizione normativa intende limitare un fenomeno elusivo, emerso negli ultimi anni, posto in essere sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
In particolare, in fase di liquidazione della NASPI, sono state rilevate delle cessazioni involontarie a seguito di rioccupazioni, molto spesso di breve durata o di natura intermittente, di lavoratori già dimissionari, anche a seguito di accordi di esodo individuali, da contratti di lavoro a tempo indeterminato.
L'elevata incidenza del fenomeno, continua la relazione tecnica, evidenzia che tali rioccupazioni sono finalizzate ad ottenere l'indennità di disoccupazione che non spetterebbe a seguito delle precedenti dimissioni, per le quali il datore di lavoro non ha pagato il c.d. ticket licenziamento.
Pertanto, si è reso necessario limitare il fenomeno al fine di indurre i datori di lavoro a procedere a risoluzioni del rapporto di lavoro tramite il licenziamento, ove ne ricorrano effettivamente i presupposti, versando il relativo ticket, nonché di permettere ai lavoratori di accedere alla NASPI legittimamente senza dover ricorrere a sottoscrizioni successive di rapporti di lavoro brevi solo al fine di accedere all'indennità, valorizzando l'intero periodo contributivo del rapporto cessato volontariamente sia per dimissioni volontarie che a seguito di risoluzione consensuale.
I requisiti per ottenere la NASPI
Come sopra ricordato la Legge di Bilancio modifica l'art. 3, c. 1 del Dlgs 22/2015 inserendo un nuovo requisito a quelli già previsti.
Secondo la norma del provvedimento attuativo del c.d. Jobs Act, la NASPI è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione;
- poter far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione.
Si ricorda che per la definizione dello status di disoccupato è necessario far riferimento all'art. 19 del Dlgs 150/2015 (che ha sostituito l'art.1, c.2, lett. C) del Dlgs 181/2000), secondo cui sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
La nuova condizione
Ai citati requisiti già presenti nel testo originario della norma, il legislatore ne aggiunge uno nuovo per risolvere la criticità sopra evidenziata.
Più precisamente, viene previsto che i lavoratori disoccupati che vogliono ottenere la NASPI, dal 1° gennaio 2025, devono poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie oppure a seguito di risoluzione consensuale.
Restano in ogni caso escluse dal campo di applicazione della predetta norma, le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 del Dlgs 22/2015, ossia per dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Legge 604/1966 e ss.mm.), oppure per le dimissioni rassegnate durante il periodo di maternità (art. 55 del Dlgs 151/2001).
La nuova disposizione prevede che il requisito delle 13 settimane di contribuzione si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni (o risoluzione consensuale) sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASPI.
Ne deriva che, se tra le dimissioni e la successiva risoluzione involontaria del rapporto di lavoro sono trascorsi più di 12 mesi, il lavoratore può ottenere la NASPI se in possesso degli originari requisiti previsti dalla norma contenuta nell'art. 3, c. 1 del Dlgs 22/2015, ossia: essere in stato di disoccupazione e poter far valere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.
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