COLLEGATO LAVORO | Dimissioni per fatti concludenti: le nuove regole per i datori di lavoro

Una delle novità della legge n. 203/2024 (Collegato lavoro) maggiormente attese dai datori di lavoro è sicuramente la disposizione che interviene limitando l’abuso che si verifica quando i lavoratori, allo scopo di accedere alla prestazione NASpI, anziché rassegnare le dimissioni, non si presentavano al lavoro costringendo il datore di lavoro a procedere al licenziamento disciplinare. Il datore di lavoro può ora attivare una nuova procedura per ritenere il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore, salva la possibilità per il dipendente di dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificavano l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Con l’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (dal 12 gennaio 2025), il quadro normativo viene ridisegnato dal legislatore con una soluzione che contempera gli interessi delle due parti del rapporto di lavoro, tenendo conto delle opportune garanzie da assicurare al lavoratore quale parte debole del contratto.
Più specificamente, viene novellato il richiamato art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 nel quale viene inserito il nuovo comma 7-bis.
La nuova disposizione mantiene inalterato l’impianto normativo relativo all’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro in mancanza della procedura prevista ma prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall’ art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015.
Rimane comunque la possibilità per il lavoratore di dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificavano l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Come si può notare, il datore di lavoro ha la possibilità, dunque, di considerare il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore poiché viene tipizzata la presunzione legale iuris tantum di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto concludente.
Il lavoratore ha comunque la possibilità, con onere probatorio a suo carico, di dimostrare la sussistenza di una causa di forza maggiore o di un fatto imputabile al datore di lavoro.
Il datore di lavoro potrà dunque affrontare i casi di assenza dal lavoro del lavoratore mediante il consigliabile avvio del procedimento disciplinare per contestare l’assenza ma laddove l’assenza dovesse comunque proseguire e superare la durata prevista dai CCNL potrà ritenere il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore.
Il contratto collettivo cui è assegnata la prerogativa di disciplinare la fattispecie è esclusivamente quello di livello nazionale come espressamente previsto dalla norma.
Non rileva invece la rappresentatività dei firmatari del CCNL in quanto assume rilevanza quello effettivamente applicato al rapporto di lavoro.
In ogni caso, ove il CCNL non disciplini la materia, il legislatore prevede che il datore di lavoro potrà considerare quale periodo di assenza che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro il superamento di 15 giorni.
Attenzione però, il datore di lavoro, prima di risolvere il rapporto di lavoro, deve obbligatoriamente dare comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Non è necessaria alcuna autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro né sarà necessario attendere che trascorra un determinato periodo in quanto si tratta di una facoltà dell’organo di vigilanza di verificare la veridicità di quanto comunicato dal datore di lavoro.
In definitiva la risoluzione non è sospensivamente condizionata dall’intervento dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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