LEGGE DI BILANCIO 2025 | Decontribuzione Sud
La misura incentiva i rapporti di lavoro dipendente attraverso un esonero contributivo che era pari al 30% applicato alla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta per i lavoratori a tempo indeterminato delle aziende situate in otto Regioni del Mezzogiorno e in transizione: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’esonero in argomento è risultato fondamentale per dare slancio alla crescita economica e viene riproposto ma con beneficio ridotto, secondo un programma che ne prevede una graduale riduzione dal 2025 al 2029. In dettaglio, la norma prevede due esoneri contributivi parziali: il primo destinato alle micro, piccole e medie imprese, il secondo destinato alle grandi imprese.
L’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, nella forma dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni precedentemente indicate.
Si rammenta che rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.
L’esonero sarà riconosciuto a partire dal 2025, con un tetto mensile e per 12 mensilità, secondo la seguente rimodulazione:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
Sono esclusi dall’esonero:
- i rapporti di apprendistato;
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni
- di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Il beneficio è riconosciuto nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
L’esonero per le grandi aziende
A favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651 (che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti), con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero sarà riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Anche in questo caso l'esonero si applica ai complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella medesima misura e secondo la stessa modulazione prevista per le micro, piccole e medie imprese.
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione (art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Altre condizioni per la fruizione dell’esonero
Si rammenta che il diritto alla fruizione degli incentivi in argomento è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’ art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, pertanto l’esonero non spetta:
- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
- nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo i lavoratori che hanno abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
La fruizione dell’esonero impone, inoltre, il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le agevolazioni non spettano, infine, ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall' art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di collocamento obbligatorio delle persone disabili.
Per espressa previsione della norma, infine, entrambe le forme di esonero non sono cumulabili con quelli previsti dal decreto Coesione (artt. 21,22,23 e 24 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 95/2024), vale a dire gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, il bonus giovani, il bonus donne e il bonus ZES unica per il Mezzogiorno.
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