LAVORO | Apprendistato e sgravio contributivo totale anche per il 2022

La legge di Bilancio 2022 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2022, dello sgravio contributivo totale, introdotto dalla Manovra 2020, sulle assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.
Lo sgravio contributivo, già prorogato anche per l’anno 2021 dal decreto Ristori, si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
L’aliquota contributiva posta a carico del lavoratore dipendente resta confermata al 5,84%.

Contratto di apprendistato di primo livello
I datori di lavoro, sia privati che pubblici, operanti in tutti i settori di attività, possono stipulare contratti di apprendistato di primo livello con giovani di età compresa tra 15 e 25 anni non compiuti, previa sottoscrizione di un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, nel caso in cui non sia ancora stato completato l’obbligo scolastico.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire nel limite di tre anni (quattro nel caso di diploma professionale quadriennale).
E’ inoltre possibile la proroga di un anno del contratto:
- per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico–professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo;
- per gli assunti che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l’anno integrativo.

Retribuzione dell’apprendista
La determinazione della retribuzione che il datore di lavoro è obbligato ad erogare all’apprendista avviene in applicazione delle seguenti regole:
- nessun obbligo retributivo per le ore di formazione presso l’ente formativo;
- 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi;
- retribuzione con sotto-inquadramento o percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.

Regime contributivo dedicato
I datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9, possono applicare l’aliquota a proprio carico pari all’1,5% nel primo anno di contratto e al 3% nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% (ridotta al 5%) per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi il contributo di finanziamento della NASpI, pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per il computo della soglia dimensionale vanno considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoranti a domicilio ed i lavoratori assenti (malattia, infortunio gravidanza), con l’ovvia esclusione dei sostituti, qualora assunti.
I lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, quelli con contratto a termine in proporzione al periodo di lavoro dedotto in contratto, mentre i lavoratori intermittenti in relazione alle giornate prestate nel semestre precedente.
Sono esclusi dal computo:
- gli apprendisti;
- i lavoratori somministrati;
- i dipendenti assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991.

Novità della legge di Bilancio 2022 per lo sgravio contributivo
Anche per il 2022 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
N.B. Il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale

I datori di lavoro che assumono devono:
- essere in regola con le norme sul “de minimis”, richiamate dal Regolamento UE n. 1407/2013;
- essere in regola con i versamenti contributivi, oltre che con il rispetto degli altri obblighi di legge (art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006);
- rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispettare il diritto di precedenza, il rispetto degli obblighi di legge o di contratto collettivo;
- non avere in corso, nell’unità produttiva interessata all’assunzione, sospensioni o riduzioni di orario riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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