Cassa Covid fruibile anche per gli assunti il 4 gennaio

Anche i lavoratori assunti entro il 4 gennaio scorso potranno accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge n. 178/2020 (Bilancio 2021). Lo ha reso noto l’Inps con la circolare n. 28 diffusa ieri. Si tratta di un importante scelta con cui, in via interpretativa, si cerca di rendere meno stringente un evidente limite contenuto anche nella legge 178, consistente nell’impossibilità di collocare in cassa i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio. Un limite che, se non corretto, rischia di lasciare i molti lavoratori assunti nel 2021 senza ammortizzatori sociali per un lungo periodo, atteso che, in alcuni casi, le tutele previste dalla legge n. 178/2020 possono arrivare sino al 30 giugno 2021.

Nella circolare l’Istituto, oltre a fornire una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla legge di bilancio 2021, si sofferma, in particolare, sulle novità apportate alla disciplina relativa alle integrazioni salariali targati Covid.

La legge n. 178/20 ha previsto, per le aziende, la possibilità di ricorrere – da gennaio 2021 - a un ulteriore periodo di trattamenti per un massimo di 12 settimane che, per la prima volta, hanno una collocazione temporale differenziata: fino al 31 marzo 2021 per la Cigo e fino al 30 giugno 2021 per l’Aso e la Cigd.

Il nuovo periodo di ammortizzatori sociali – cui i datori di lavoro possono accedere a prescindere dal precedente utilizzo della cassa nel corso del 2020 e senza obbligo di versamento di alcun contributo addizionale legato al calo di fatturato – va considerato al netto delle eventuali settimane di trattamenti, già richieste e autorizzate, per il mese di «gennaio 2021» ai sensi del Dl n. 137/20 (legge n. 176/20). L’Inps precisa che, per la medesima unità produttiva, detto periodo (12 settimane complessive) costituisce - dal 1° gennaio 2021 - il massimo autorizzabile anche in caso di ricorso a differenti tipologie di trattamenti (ad esempio, Fis e Cigd).

Riguardo alla regolamentazione dei vari interventi, nella circolare l’Istituto richiama i criteri più volte illustrati in ordine alla celerità dell’istruttoria; con riferimento alla Cigd, viene ricordato che per le aziende che occupano più di 5 addetti la trasmissione delle istanze dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale, da concludere anche telematicamente; questo iter, invece, non riguarda le aziende più piccole (fino ai 5 dipendenti). Con riferimento al Fis e ai fondi di solidarietà che prevedono il limite dimensionale, l’Inps ricorda che possono accedere all’Aso targato Covid soltanto le aziende che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data d’inizio del periodo di sospensione. Conseguentemente, le aziende prima di individuare il corretto ammortizzatore spettante, dovranno verificare il numero dei lavoratori in forza, sulla base delle normali regole previste in materia. Valutazione significativa per i datori di lavoro i quali occupano un numero di dipendenti che mediamente si attesta intorno alle 5 unità.

fonte Quotidiano lavoro sole 24 ore

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Relativamente alla modalità di trasmissione delle domande relative al 2021, ricordiamo che è stata introdotto la nuova causale “Covid 19 L. 178/20”. Nella circolare l’Inps ricorda che la legge di Bilancio 2021 non ha modificato la disciplina ordinaria relativa ai termini di trasmissione delle domande, secondo cui le istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Conseguentemente, le domande relative a sospensioni iniziate a gennaio 2021 dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.

Immutata anche la disciplina di trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto dei trattamenti o al saldo degli stessi. Per tali adempimenti, quindi, resta fissato l’obbligo di invio entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di concessione, se tale ultimo termine è più favorevole all’azienda.

Infine, in relazione alla necessità di monitorare in modo puntuale i costi delle nuove misure 2021, nella circolare, l’Inps indica anche i nuovi codici di conguaglio che le aziende dovranno utilizzare per recuperare gli importi relativi ai trattamenti anticipati ai lavoratori.

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