Coronavirus: il datore di lavoro può ricorrere a smart working, congedi e ferie

In vigore le norme del DPCM 8 marzo 2020, che contiene ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus -COVID-19.
Il DPCM (approvato dal CDM nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020) contiene:
· Articolo 1: misure urgenti nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
· Articoli 2 e 3: misure per l'intero territoriale nazionale (applicabili anche ai territori prima indicati laddove negli stessi non siano previste analoghe misure più rigorose).
Misure in materia di lavoro per l'intero territoriale nazionale
Con riferimento ai datori di lavoro, il DPCM dell'8 marzo 2020 conferma le misure già in vigore per effetto dei DPCM 1° marzo e 4 marzo 2020, con una importante novità.
Con una disposizione dai contenuti invariati rispetto ai precedenti DPCM (art. 2, lettera r), si conferma infatti la possibilità, per i datori di lavoro, di ricorrere allo smart working (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (i.e. fino al 31 luglio 2020), per ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi generali dettati dalla disciplina di base (legge 22 maggio 2017, n. 81), anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81), sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
In aggiunta, si raccomanda ai datori di lavoro, ma solo "qualora sia possibile" (inciso non applicabile nelle regioni Lombardia e delle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), di favorire la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario o di ferie (art. 2, lettera s).

Frontalieri e trasporto delle merci

Il Ministero degli Esteri, con nota esplicativa dell’8 marzo 2020, ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle norme del DPCM in commento ai lavoratori transfrontalieri e sul trasporto delle merci da e verso le zone per le quali sono previste limitazioni negli spostamenti.
In particolare:
· transfrontalieri: le limitazioni introdotte dal DPCM dell’8 marzo 2020 non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.
· trasporto delle merci: le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
Smart working
Per le nuove attivazioni di smart working, si fa presente che, dallo scorso 4 marzo 2020, il Ministero del Lavoro ha reso accessibile una procedura emergenziale semplificata.
La procedura, attiva fino al 31 luglio 2020, consente il caricamento, con un unico flusso, di comunicazioni relative a più lavoratori. L'applicativo è accessibile tramite SPID o credenziali cliclavoro.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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