LAVORO | Sanzioni disciplinari e affissione codice disciplinare

Il codice disciplinare deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori ed essere appeso in un luogo visibile a tutti. In caso contrario la sanzione è illegittima. E’ questo un principio ormai consolidato che tuttavia spesso viene trascurato dalle imprese con conseguenze  negative in sede di contenzioso soprattutto nelle ipotesi di licenziamento disciplinare.

Va ricordato infatti che in base allo Statuto dei lavoratori (art. 7), il codice disciplinare – ossia il regolamento interno contenente tutte le norme comportamentali, le relative sanzioni e le procedure di contestazione delle stesse – deve essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Non si può sostituire l’affissione del codice disciplinare ad altri metodi e forme per portare a conoscenza dei lavoratori le norme comportamentali. Quindi non è sufficiente un’email, un avviso in bacheca che ricorda ai dipendenti la possibilità di consultare il contratto collettivo o il codice disciplinare stesso se custodito in un determinato ufficio o in un cassetto insieme ad altre carte. Non è possibile la pubblicazione in un altro luogo che non sia l’azienda stessa interessata o in un locale dotato di un ingresso disagevole. L’accesso al luogo di affissione deve essere libero e comodo, non difficoltoso. Non è però necessario affiggere il codice disciplinare in un luogo ove tutti i dipendenti devono per forza passare come il corridoio comune o l’entrata.

Per poter infliggere la sanzione disciplinare è necessario che il codice sia appeso in azienda nel momento in cui la condotta contestata è stata commessa; non rileva se è stato a lungo affisso, ma poi tolto, oppure se è stato affisso in un momento successivo.

Spetta al datore di lavoro dimostrare l’avvenuta ed ininterrotta affissione del codice disciplinare. Se manca tale dimostrazione, la sanzione è nulla e non ha effetti.

Secondo la Cassazione infine, l’affissione del codice disciplinare può omettersi «in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cosiddetto minimo etico o a norme di rilevanza penale”. Si pensi al caso del furto: non c’è certamente bisogno di un regolamento interno a specificare che rubare è vietato.

Ho predisposto un modello di codice disciplinare da affiggere in bacheca unitamente alle norme del CCNL applicato in azienda e relative alle sanzioni disciplinari per tutte quelle imprese che non vi abbiano ancora provveduto.

Se interessati si chiede cortesemente di farne richiesta alla presente email: l.ledda@assindnu.it

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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