LAVORO Cassazione: firma buste paga non vale come quietanza sul corrisposto

Corte di Cassazione, 6 settembre 2018 n. 21699 - Quietanza delle somme: vale solo il CUD firmato dal dipendente

Con ordinanza n. 21699/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che la firma per ricevuta del lavoratore sulla busta paga, non dimostra l’effettivo pagamento della somma indicata sul documento.

Secondo la Corte di Cassazione la sola sottoscrizione apposta da un dispendente sul CUD certifica che le somme indicate sono state effettivamente corrisposte dal datore di lavoro.

Nel caso di specie, un dipendente aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive. Nella fase di gravame, veniva rilevato che "il mancato pagamento al lavoratore delle somme indicate in busta paga, poiché firmate dal dipendente per ricevuta delle buste medesime e non per quietanza, donde la mancanza di prova della corresponsione dei relativi emolumenti".

La Suprema Corte, a conferma della decisione assunta nel precedente grado di giudizio, ha stabilito il principio per cui "la sottoscrizione "per ricevuta" opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto tale espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli articoli 1362 e seguenti Cc. Solo la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (Cud e modello 101) costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, e ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati riportati".

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