LAVORO | Pagamenti con strumenti tracciabili e verifiche ispettive

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. n. 7369 del 10 settembre 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi, introdotti dall’art. 1, commi 910 – 913, Legge n. 205/ 2017, e dell’effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti tracciabili.

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Nota ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO  prot. n. 5828 del 4 luglio 2018

OGGETTO: procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – richiesta di parere.

In relazione all’oggetto, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue. L’art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo ai applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico. Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale. Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti: - bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; - strumenti di pagamento elettronico;

Modalità di calcolo della sanzione Come noto, l’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 prevede che: “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (…)”. La violazione di tale precetto è sanzionata ai sensi del successivo comma 913, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. La formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione. Tuttavia in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66x3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

Mezzi di pagamento - casistica

a) Strumenti elettronici Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti dalla lettera b) del comma 910 dell’art. 1, il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Si rammenta, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

b) Altre modalità di pagamento In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che: - tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”; - il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione. Si fa riserva di integrare la presente nota con ulteriore casistica allo stato al vaglio del Ministero del lavoro, nonché con indicazioni operative, oggetto di confronto con l’ABI, inerenti le modalità di riscontro dei pagamenti da parte del personale ispettivo.

IL DIRETTORE CENTRALE (Dott. Danilo PAPA)

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

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