LAVORO | Contratto a termine e causali: quando scatta l'obbligo della motivazione

A seguito della entrata in vigore della legge di conversione (legge n. 96/2018) del decreto Dignità e con riguardo al contratto a tempo determinato,  ciò che crea maggiori problemi per le imprese è la reintroduzione delle causali, da specificare all’atto della stipula del contratto o di una proroga. L’obbligo di specificazione delle causali va rispettato immediatamente per i nuovi contratti a tempo determinato, intesi come i contratti stipulati con soggetti che non hanno mai prestato attività lavorativa con quel datore di lavoro in passato con questa tipologia contrattuale.
Mentre, per coloro i quali hanno già avuto pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015) e che oggi stipulano un nuovo contratto a termine (rinnovo), l’applicazione della causale è prevista dal 1° novembre 2018; ciò in quanto, la legge di conversione del decreto Dignità ha previsto un periodo transitorio (contenuto nel secondo comma dell’art. 1), con il quale vengono fatti salvi, dalle nuove impostazioni legislative, i rinnovi e le proroghe contrattuali sino al 31 ottobre 2018.
Il primo contratto a tempo determinato, di durata non superiore ai 12 mesi, può essere previsto senza la specificazione  della motivazione dell’assunzione.
L’obbligo della causale sussiste, dal 1° novembre 2018, anche qualora il contratto da stipulare sia un rinnovo ovvero qualora al contratto in essere venga assegnata una proroga, la cui durata, sommata alla durata inizialmente prevista nel contratto a termine, faccia superare i 12 mesi di prestazione del lavoratore.
Quindi in sintesi deve essere prevista una causale al rapporto a tempo determinato, nelle seguenti ipotesi:
- qualora il primo contratto a tempo determinato sia di durata superiore ai 12 mesi (sempre con decorrenza dal 14 luglio 2018);
- in caso di rinnovi di precedenti contratti a termine con lo stesso lavoratore, qualora il primo contratto a tempo determinato sia stato stipulato prima del 14 luglio 2018 (sempre con decorrenza dal 1° novembre 2018);
- in caso di rinnovi di precedenti contratti a termine con lo stesso lavoratore, qualora il primo contratto a tempo determinato sia stato stipulato dopo il 13 luglio 2018 (sempre con decorrenza dal 14 luglio 2018);
- in caso di proroga di un contratto a termine in essere, qualora detta proroga porti il rapporto di lavoro ad una durata complessiva superiore ai 12 mesi (dal 1° novembre 2018, nel caso in cui il contratto a tempo determinato, sul quale si instaura la proroga, sia stato sottoscritto prima del 12 agosto 2018).
In pratica, resta fuori dall’obbligo della motivazione soltanto il primo contratto a tempo determinato, esclusivamente qualora sia di durata non superiore a 12 mesi.
Conseguenze sanzionatorie
Nell'ipotesi in cui non venga apposta la causale ad un contratto a termine di durata superiore a dodici mesi, quest’ultimo si trasformerà in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi ovvero dalla data di inizio in caso di rinnovo, qualora il lavoratore abbia già avuto precedenti rapporti a tempo determinato con quel datore di lavoro. La sanzione si applica anche qualora il datore di lavoro non provveda a motivare la proroga che “sfori” il limite dei dodici mesi.
Stessa sanzione in caso di causale non veritiera, dichiarata dal datore di lavoro.

Fonte: Quotidiano Ipsoa Lavoro e Previdenza

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
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E-mail: l.ledda@assindnu.it
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