LAVORO | Il Decreto Dignità è legge: novità per il contratto a termine

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018, la legge n. 96 del 9 agosto 2018), il decreto Dignità è diventato definitivamente operativo.
Sarà nostra cura approfondire le novità più importanti in materia di lavoro partendo dal contratto di lavoro a tempo determinato. 
Il rapporto di lavoro a termine può avere una durata non superiore a 24 mesi. Tale limite si applica al singolo contratto così come anche alle successioni di contratti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, a prescindere dai periodi di interruzione intercorsi tra un contratto e l'altro.
Confermata la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente, alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In caso di durata superiore a 12 mesi il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività e non programmabili.
Sotto il profilo formale, il decreto Dignità prevede che l'apposizione del termine è priva di effetti se non risulta da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. L’unica eccezione è costituita dai rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni.
L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o al superamento della durata di 12 mesi, la specificazione delle esigenze ricorrenti tra le seguenti previste dalla norma:
- temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Su proroghe e rinnovi si prevede che:
- il contratto possa essere rinnovato solo in presenza di legittima causale
- il contratto possa essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente a fronte delle suesposte causali.
Fermo restando il limite pari a 24 mesi complessivi, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di 4 volte.
E’ inoltre obbligatorio, per ciascuna proroga, che ricorrano ragioni straordinarie e non prevedibili, che non rientrino nell’ordinaria amministrazione. Al riguardo rimane valida la clausola secondo la quale se il lavoratore è riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Ai fini del computo dei limiti, si tiene conto anche dei periodi di utilizzo, per mansioni di pari livello e categoria legale, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dei contratti collettivi aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Le nuove regole introdotte dal decreto non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima del 14 luglio 2018, né alle proroghe e ai rinnovi di tali contratti.
Entrata in vigore:
14 luglio 2018 per i contratti stipulati successivamente
1° novembre 2018 per rinnovi e proroghe stipulati successivamente
In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
E' necessario che sussistano le condizioni giustificative previste dalla legge in tutti i casi di rinnovo e per le proroghe ricadenti oltre i primi 12 mesi di durata del contratto. In caso di violazione il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Restano esclusi i contratti per attività stagionali.
Entrata in vigore: 12 agosto 2018
Fonte: IPSOA QUOTIDIANO - Lavoro e Previdenza
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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