LAVORO Trasporto pubblico locale: rimborso integrazione malattia ai datori di lavoro

L’INPS detta le istruzioni per l’effettuazione del conguaglio in denuncia contributiva delle somme anticipate, dai datori di lavoro che operano nel settore del trasporto pubblico locale, a titolo di integrazione dell’indennità di malattia percepita dai lavoratori subordinati.

L’INPS, con la circolare n. 75 del 31 maggio 2018, si rivolge alle aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale, fornendo le istruzioni necessarie per effettuare il recupero degli oneri sostenuti a titolo di integrazione delle indennità di malattia relative all’anno 2012.

Codice autorizzazione

I datori di lavoro, prima di effettuare il conguaglio nella denuncia contributiva, devono ottenere l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.

L’erogazione è subordinata alla verifica del requisito di regolarità (DURC) in capo alle aziende interessate.

Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia esito negativo, la somma dovuta può essere erogata previa trattenuta dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell’irregolarità attestata.

Conguaglio importi anticipati

I datori di lavoro dovranno compilare la denuncia contributiva UniEmens esponendo, nell’Elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il codice causale “L215”.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 agosto 2018.

Fonte: IPSOA 

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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