LAVORO E PREVIDENZA| Soglia della evasione contributiva

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 07/03/2018 n° 10424

L'imprenditore non è punibile per evasione contributiva solo se gli illeciti da dicembre a novembre non oltrepassano la soglia dei 10 mila euro.

E' quanto hanno affermato le Sezioni Unite Penali con la sentenza del 7 marzo 2018, n. 10424 (in allegato)

La questione rimessa alle Sezioni Unite era “Se in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ai 10.000 euro annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, debba essere individuato con riferimento alle mensilità di pagamento delle retribuzioni, ovvero a quelle di scadenza del relativo versamento contributivo”.

Le Sezioni Unite hanno affermato che è ben vero che il debito contributivo è correlato al pagamento delle retribuzioni, ma è anche vero che le condotte omissive circa il pagamento dei contributi si rileva soltanto alla scadenza del termine concesso (il giorno 16 del mese successivo). La Cassazione ha osservato che “appare più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell’anno e che vanno dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese di dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre)”.

In definitiva, secondo la Cassazione, sebbene sia innegabile che il debito previdenziale sorga a seguito della corresponsione delle retribuzioni, al termine di ciascuna mensilità, è vero che la condotta del mancato versamento assume rilievo penale solo con lo spirare del termine di scadenza indicato dalla legge, con la conseguenza che pare opportuno fare riferimento, in merito alla soglia di punibilità di cui sopra, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno che vanno dal 16 gennaio, per le retribuzioni del precedente mese di dicembre, al 16 dicembre, per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre.

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