LAVORO | Assunzione di over 50: contributi INPS ridotti per 12 mesi

 

Assunzione di over 50 | Contributi INPS ridotti per 12 mesi

 

L’incentivo introdotto dalla legge Fornero per l’assunzione di lavoratori “over 50” è valido anche per il 2018. Alle aziende che assumono, anche a tempo parziale, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta una riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data della assunzione. Lo sconto opera anche sui premi INAIL.

 

»» Come richiedere l’incentivo all’INPS?

Operativo anche nel 2018 l’incentivo all’assunzione, previsto dalla legge Fornero (legge n. 92/2012, art. 4, co. 8-11) di lavoratori “over 50” (per le istruzioni operative il rimando è alla circolare INPS n. 111/2013, al messaggio INPS n. 12212/2013 e alla circolare Ministero lavoro n. 34/2013) introdotto per colmare il vuoto lasciato dall'abrogazione delle norme sul contratto di inserimento.

 

»» Quando scatta l'incentivo

La norma prevede che spetta una riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro a favore di coloro che - senza vincoli di carattere geografico - assumono - anche a tempo parziale - con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, lavoratori (uomini e donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Il Ministero del lavoro ha chiarito che la riduzione opera anche sui premi INAIL.

L’incentivo spetta altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001; esclusi, invece, data la loro specialità, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, accessorio.

La riduzione spetta per la durata di 12 mesi, eccezion fatta per il caso in cui il contratto sia trasformato a tempo indeterminato ove la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data della assunzione. Sempre a 18 mesi si allunga il beneficio legato alle assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dalla data di assunzione.

Infine, l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di 12 mesi. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

Una precisazione merita l’individuazione del datore di lavoro: il riferimento alla disciplina in materia di aiuti di Stato limita l’ambito di applicazione dell’incentivo ai soli datori di lavoro che esercitano attività economica, nell’ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall’organizzazione aziendale. Risultano pertanto esclusi dal campo di applicazione dell’incentivo i datori di lavoro domestico.

 

»» Condizioni di accesso all'incentivo

L'accesso all'agevolazione è subordinato al rispetto della legge n. 296/2006, art. 1, comma 1175 e 1176, per quanto concerne il rispetto degli obblighi contributivi e osservanza degli accordi e contratti collettivi anche di secondo livello, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro nonchè delle generali condizioni di accesso agli incentivi regolate dal D.lgs. n. 150 del 2015 (art. 31).

Secondo tale ultima normativa, in sintesi, gli incentivi non spettano:

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
- se Il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive)
- se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo).


»» Rapporti con la normativa UE

Con riferimento, poi, alle prescrizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato, l'incentivo in oggetto è ritenuto compatibile con il mercato interno.

La situazione dei soggetti, la cui assunzione fa scattare l'incentivo, fa sì che questi siano considerati "persone svantaggiate" previste dall’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (CE) 800/2008; identificano categorie di lavoratori in relazione ai quali gli Stati Membri possono prevedere incentivi alle assunzioni senza ricadere nell’obbligo di notifica del regime di aiuto imposto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

In ogni caso occorre che siano rispettate le condizioni previste a livello comunitario e precisamente si richiede che l'assunzione realizzi un incremento netto del numero di lavoratori dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto - calcolato in concreto, riferito alle singole assunzioni agevolate - non è necessario qualora il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Si richiede, altresì, che il datore di lavoro interessato all'incentivo non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea. Inoltre, non deve trattarsi di impresa in difficoltà giusto quanto definito dalle regolamentazioni europee.

 

»» Adempimenti nei confronti dell'INPS

Operativamente, per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS.

La comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012", a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, nel sito internet dell'INPS. 

La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L’INPS effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità illustrate con disposizioni interne.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro (che operano con il sistema UniEmens) ammessi all’incentivo sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2H” che assume il significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it
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