Associazione in partecipazione e subordinazione: gli elementi distintivi

La Corte di Cassazione, in relazione ad una riqualificazione ad opera dell’INPS di alcuni rapporti di associazione in partecipazione in rapporti di lavoro subordinato, ha confermato che gli elementi distintivi delle due fattispecie sono: nell'associazione in partecipazione deve sussistere 1) il potere di controllo dell’associato sulla gestione economica dell’impresa, 2) l’obbligo di rendiconto periodico da parte della società e 3) l’esistenza di un rischio di impresa comportante l’assenza di una garanzia di guadagno per il prestatore di lavoro.

Per la Cassazione, l’elemento differenziale tra l’associazione in partecipazione ed il rapporto di lavoro subordinato risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inseriscono l’apporto della prestazione lavorativa da parte dell’associato e l’espletamento di analoga prestazione lavorativa da parte di un lavoratore subordinato.

E' la partecipazione al rischio d’impresa da parte dell’associato che caratterizza la causa tipica dell’associazione in partecipazione. Posto quanto sopra, con la sentenza 2496 del 21 febbraio 2012,  la Corte ha accertato che , in mancanza di tale requisito,  non  esiste un rapporto di associazione in partecipazione tra le parti ed ha quindi proceduto alla riqualificazione giuridica del rapporto di fatto intercorso tra le parti.

In definitiva, la Cassazione ha ribadito che gli elementi distintivi del contratto di associazione in partecipazione rispetto al rapporto di lavoro subordinato sono: 1)  il potere di controllo dell’associato sulla gestione economica dell’impresa, 2) l’obbligo di rendiconto periodico da parte della società 3)l’esistenza di un rischio di impresa comportante l’assenza di una garanzia di guadagno per il prestatore di lavoro.

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