LAVORO | Interpretazione autentica determinazione reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti – Pubblicata in G.U. la legge di conversione del DL fiscale

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02­.12­.2016 la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione, con modificazioni, del decreto­legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (entrata in vigore 3.12.2016).

Con l'art. 7quinquies si introduce una norma di interpretazione autentica che permette di porre fine ai contrasti interpretativi riguardo alla disciplina in materia di trattamento fiscale e contributivo dei lavoratori trasfertisti e dei lavoratori in trasferta.

Si chiarisce infatti che la norma sul trattamento di trasfertismo ricorre quando esistono contestualmente le seguenti condizioni: a) mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro; b) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ove, invece, non siano presenti contestualmente dette condizioni è riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta.

La norma consente di superare l'interpretazione della Corte di Cassazione che, ampliando la nozione di trasfertista ­ in senso opposto rispetto ai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate del 1996 e del Ministero del lavoro e dell’Inps del 2008 ­ ha stabilito l’applicazione dei trattamenti fiscali e contributivi più gravosi previsti per i trasfertisti anche ad alcuni specifici casi per i quali è corretto, invece, applicare le regole fiscali e contributive della trasferta.

Confindustria, già da tempo, aveva condiviso e sostenuto l’introduzione di una disposizione in tal senso, di grande interesse ed attualità per tutto il nostro sistema ed, in particolare, per il settore edilizia e impiantistica, caratterizzati da prestazioni lavorative abitualmente svolte al di fuori della sede di lavoro o assunzione e per i quali spesso si configura la fattispecie della trasferta "occasionale" non realizzandosi i presupposti della "trasferta abituale".

In merito alla legittimità di norme aventi efficacia retroattiva, va osservato che l'effetto retroattivo delle norme civilistiche e fiscali è stato riconosciuto in via generale legittimo dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale in quanto solo in materia penale vige il divieto della retroattività. Inoltre, sono legittime le norme retroattive non solo se volte ad eliminare un contenzioso, ma anche se mirano unicamente a chiarire l'interpretazione di una disposizione vigente (cfr. tra tante sentenza Corte Cost. n. 314/2013).

Sono proprio queste le finalità della norma in oggetto: eliminare il contenzioso sorto in questi anni a seguito della diversa tesi della Corte di Cassazione, nonostante le aziende avessero applicato le 5/12/2016 2/2 precise indicazioni delle Amministrazioni.

La legittimità della norma è anche confermata dal fatto che, non comportando alcun onere imprevisto per lo Stato, non abbia avuto bisogno di alcuna copertura finanziaria (se ce ne fosse stato bisogno, la Commissione bilancio lo avrebbe comunque rilevato, dichiarandola inammissibile).

Ovviamente la norma non può incidere su contenziosi definitivi.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it
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