Jobs Act – Sintesi su Contratto a tutele crescenti e riordino degli ammortizzatori sociali

Lo scorso 20 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi 2 decreti definitivi del cosiddetto Jobs Act e nello specifico:

  1. un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
  2. Un decreto legislativo che contiene disposizione per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

Il disegno di legge delega dovrebbe intervenire sulla cassa integrazione rivedendo i criteri di concessione ed utilizzo ed escludendo i casi di cessazione aziendale.

Sono stati approvati anche altri 2 decreti che ancora non sono definitivi e che necessitano del parere del Parlamento

Il contratto a tutele crescenti.

A partire dal primo marzo 2015 le aziende potranno assumere con questa nuova forma contrattuale. Come funziona?

Per chi assume con contratto a tutele crescenti è prevista una forte decontribuzione, per chi viene assunto, invece, in caso di licenziamento illegittimo viene eliminata la possibilità di essere reintegrati in azienda (ipotesi già fortemente ridimensionata dalla L.Fornero) il reintegro in azienda, ma è previsto solo un indennizzo in denaro che aumenta sulla base dell’anzianità lavorativa con il contratto a tempo indeterminato (è fissato comunque un tetto massimo di 24 mensilità).
Il reintegro è previsto solo in alcuni e tassativi casi: 1) licenziamento discriminatorio; 2) licenziamento nullo; 3) licenziamento disciplinare qualora sia provata in giudizio la insussistenza del fatto contestato al lavoratore.

E’ evidente come con tale strumento il governo abbia voluto incentivare l’utilizzo del contratto a tempo indeterminato attraverso:

  1. una rilevante riduzione del costo del contratto a tempo indeterminato mediante un esonero contributi triennale e la deducibilità integrale dell’Irap. Tale scelta – si parla del 36% di riduzione del costo - rende il contratto a tempo indeterminato più “conveniente” delle altre forme contrattuali (non solo rispetto al contratto a tempo determinato ma anche rispetto ai co.co.pro e al lavoro a partita Iva.
  2. un regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo che renda certi i costi ed escluda il reintegro del lavoratore cosi come previsto dall’articolo 18
  3. l’introduzione di un nuovo meccanismo volto a risolvere le controversie tra azienda e lavoratore relative al licenziamento attraverso l’offerta di un importo già definito dalla legge non soggetto a oneri fiscali nè contributi ma esclusivamente a titolo conciliativo che il datore potrà effettuare entro 60 giorni dalla data del licenziamento. L’importo potrà essere ricompreso tra 2 e 18 mensilità pertanto sarà inferiore a quanto il lavoratore potrebbe ottenere intentando una causa di lavoro ma comunque molto “appetibile” al fine di valutare una conciliazione che estingua ogni questione attinente al licenziamento.

Il riordino degli ammortizzatori sociali

Il provvedimento è definitivo e raggiunge due obiettivi:

amplia la platea dei potenziali destinatari e lega la durata dell’ammortizzatore alla durata della storia contributiva del lavoratore e non più a requisiti anagrafici; conferma il principio di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito alla regolare partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa ed a percorsi di riqualificazione professionale; per gli eventi di disoccupazioni verificatisi dal 1 maggio 2015 conferma l’aumento di durata della NASpi a 24 mesi con la previsione di una nuova riduzione a 18 mesi a partire dal 1 gennaio 2017.

Nello specifico queste in sintesi le principali novità:

La NASpI

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI) e si applica per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamentela propria occupazione e che posseggano i seguenti requisiti: stato di disoccupazione; 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Sono stati previsti anche i casi tassativi di decadenzadel diritto alla NASpI: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un’attività lavorativa subordinata senza comunicazione; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo scelta della NASpi da parte del lavoratore.

La Dis. Coll

Il secondo ammortizzatore sociale introdotto è la DIS. COLL(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), nuovo strumento rivolto a categorie di lavoratori fino ad oggi esclusi dagli ammortizzatori sociali come co.co.co. e co.co.pro, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e varrà esclusivamente per l’anno 2015 (1/1-31/12).

I requisiti per accedervi sono i seguenti: essere al momento della domanda di presentazione in stato di disoccupazione; almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; avere nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.


L’Asdi (in via sperimentale)

E per finire l’ASDI, operativo in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2015, che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. In particolare, nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni, quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it
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