LAVORO | D.L. n. 159/2025 (conv. L. n. 198/2025) – Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Circolare INL del 23 febbraio 2026.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare 23 febbraio 2026, n. 1 (in allegato), recante le indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di attività di vigilanza.
Di seguito riportiamo gli aspetti più rilevanti per le aziende associate.

Appalti, sub appalti e liste di conformità – Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione verso i comparti a più elevato rischio di irregolarità, gli istituti dell’appalto e del subappalto tornino a rappresentare un obiettivo prioritario per l'Ispettorato

In particolare il Decreto dispone che, nella programmazione dell’attività di vigilanza preordinata al rilascio dell’iscrizione nella “Lista di conformità INL”, l’Ispettorato sia tenuto a privilegiare i controlli nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia in ambito pubblico che privato.

La Lista di Conformità dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è un elenco telematico pubblico che premia i datori di lavoro "virtuosi" che rispettano pienamente le norme su lavoro, previdenza e sicurezza. Introdotta dal Decreto PNRR (DL 19/2024), e aggiornata dal Decreto Lavoro ( DL 160/2024 ), la lista punta a incentivare la legalità attraverso l’ esonero dai controlli per tutto il periodo di iscrizione pari ad un anno.

Per alimentare il flusso informativo, e rendere più efficiente la propria attività, l’Organo di vigilanza si avvarrà delle evidenze informative in proprio possesso, con particolare riferimento alle integrazioni apportate alla notifica preliminare. Quest'ultima, per effetto delle recenti disposizioni in materia di sicurezza, deve ora recare l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA, nonché l’individuazione analitica delle imprese subappaltatrici. Tale obbligo informativo – precisa l’ Ispettorato - decorre per le notifiche trasmesse a partire dal 31 ottobre 2025. Ai fini della pianificazione dei controlli, concorreranno inoltre le risultanze delle banche dati dedicate agli appalti nei settori dell'agricoltura e della logistica.

Manutenzione DPI e indumenti di lavoro – Nella sua analisi l’ Ispettorato del Lavoro presta attenzione ad un ulteriore obbligo riformato dal DL Sicurezza : l’ obbligo, per il datore di lavoro, di mantenere in efficienza, riparare, sostituire ove necessario, assicurando idonee condizioni di igiene per DPI e indumenti di lavoro come individuati dal Documenti di Valutazione dei Rischi.

Pertanto nella circolare n. 1/2026 viene precisato che sarà cura degli ispettori verificare anche se il datore di lavoro abbia identificato nel Dvr quali indumenti di lavoro assumono la caratteristica di Dpi erogando, laddove ciò non sia avvenuto, sanzioni di varia natura compresa la mancata iscrizione o cancellazione dalle liste di conformità.

Sorveglianza sanitaria – Non meno rilevanti nella gestione del rapporto di lavoro le modifiche apportate alla disciplina della sorveglianza sanitaria e ai doveri del medico competente. Tra le novità di maggior impatto si segnalano l’esplicito riconoscimento delle visite mediche quale tempo di lavoro effettivo e la facoltà per il datore di lavoro di disporre accertamenti per il contrasto all'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti per mansioni ad elevato rischio se in “ presenza di ragionevole motivo“.

Stop a violenze e molestie nei luoghi di lavoro - Nel novero delle misure generali di tutela della salute e sicurezza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) evidenzia come, a decorrere dal 31 ottobre 2025, l’ordinamento ricomprenda anche la pianificazione di strategie volte alla prevenzione di condotte violente o moleste a danno dei prestatori di lavoro. L’ambito di operatività della norma si rivela particolarmente esteso considerato che, sotto il profilo soggettivo, la tutela si applica alla figura del «lavoratore»: vi rientrano, dunque, tutti coloro che prestano la propria attività indipendentemente dal vincolo contrattuale o dall'eventuale retribuzione, inclusi soci lavoratori, tirocinanti in regime di alternanza scuola-lavoro, allievi di istituti formativi e volontari. Inoltre, sotto il profilo oggettivo, la protezione si estende a tutti i «luoghi di lavoro», intesi non solo come le postazioni interne all'unità produttiva, ma anche come ogni pertinenza aziendale accessibile al personale nell’espletamento delle proprie mansioni.

Badge digitale - L’efficacia operativa della nuova disposizione è subordinata all'adozione di un apposito decreto attuativo. Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che il nuovo badge non sostituisce la preesistente tessera di riconoscimento, ma ne integra le funzioni attraverso l’introduzione di un codice univoco anticontraffazione.

L’obbligo di dotazione del badge è esteso a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che operano fisicamente all'interno dei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, sia pubblico che privato, a prescindere dal settore merceologico di appartenenza. Resta infine confermato l’apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro o del dirigente, che prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore non munito di tessera; tale regime punitivo troverà applicazione anche negli ulteriori comparti produttivi che verranno individuati con successivo decreto del Ministero del Lavoro.

L’attività ricognitiva dell’Ispettorato prosegue con il vaglio delle ulteriori innovazioni normative, soffermandosi in particolare sulla riformata disciplina della patente a crediti, sui nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza, sull’obbligo di comunicazione del domicilio digitale e sull’introduzione del regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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