Certificazione parità di genere | Esonero contributivo 2025. Istruzioni operative per la presentazione delle domande INPS

L’INPS, con Messaggio n. 3804/2025, ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande di esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati in possesso della Certificazione della parità di genere, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 162/2021.

1. Soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione:

- datori di lavoro privati;

- in possesso della Certificazione della parità di genere;

- certificazione rilasciata entro il 31 dicembre 2025.

La certificazione deve essere conforme ai parametri minimi UNI/PdR 125:2022 ed essere rilasciata da Organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Non consente l’accesso al beneficio la sola presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

2. Misura dell’esonero contributivo

L’agevolazione consiste in:

- esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;

- limite massimo pari a 50.000 euro annui per ciascun beneficiario.

L’esonero è riconosciuto per tutta la durata di validità della certificazione, pari a 36 mesi.

3. Presentazione della domanda
3.1 Modalità di accesso

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite:

- sito istituzionale INPS;

- sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”;

- modulo online denominato “SGRAVIO PAR_GEN”.

In fase di compilazione è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025.

3.2 Termine di presentazione

Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 30 aprile 2026.

Ai fini dell’ammissibilità:

rileva esclusivamente la data di rilascio della certificazione; tale data non può essere successiva al 31 dicembre 2025.

4. Contenuto della domanda

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi del datore di lavoro (matricola INPS e codice fiscale);

- retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione;

- aliquota datoriale media stimata riferita al medesimo periodo;

- forza aziendale media stimata nel periodo di validità della certificazione;

- dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) attestante:

- il possesso della Certificazione della parità di genere;

- l’identificativo alfanumerico del certificato;- 

- la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato;

- data di emissione e periodo di validità della certificazione.

In caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione, deve essere indicata esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

5. Retribuzione media mensile globale

La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria delle retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere a tutti i lavoratori in forza nel periodo di validità della certificazione.

6. Istruttoria ed esito delle domande

Le domande trasmesse resteranno nello stato “trasmessa” fino all’elaborazione massiva, che sarà effettuata successivamente alla scadenza del periodo di acquisizione delle istanze (30 aprile 2026).

Al termine delle elaborazioni:

- l’INPS comunicherà l’importo dell’esonero riconosciuto;

- l’agevolazione sarà concessa nel rispetto del limite di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, l’importo dell’esonero sarà ridotto proporzionalmente per l’intera platea dei beneficiari.

Alle aziende ammesse sarà attribuito il Codice di Autorizzazione (CA) “4R”, con il significato di:

“Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

7. Rinuncia o revoca della certificazione

In caso di rinuncia o revoca della Certificazione della parità di genere, il datore di lavoro deve darne tempestiva comunicazione, sotto la propria responsabilità:

- tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente;

- mediante invio di PEC all’indirizzo: pariopportunita@mailbox.governo.it (Dipartimento per le Pari Opportunità).

8. Aziende che hanno già presentato domanda

I datori di lavoro che:

- hanno presentato domanda di esonero nelle precedenti campagne;

- sono ancora in possesso della Certificazione della parità di genere,

non devono ripresentare l’istanza, in quanto l’esonero contributivo, una volta riconosciuto, è automaticamente valido per tutti i 36 mesi di durata della certificazione.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it