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INCENTIVI Transizione 5.0 - I chiarimenti del GSE
- Mercoledì, 26 Febbraio 2025 12:19
Pubblicate dal MIMIT le FAQ del GSE sulle novità previste dalla Legge di bilancio 2025 per la misura Transizione 5.0. Le FAQ pubblicate dal 21 al 24 febbraio scorso hanno chiarito la possibilità di cumulo tra incentivi e introdotto semplificazioni sulle modalità di calcolo del credito di imposta.
Possibilità di cumulo tra incentivi
Come chiarito in una circolare della Ragioneria dello Stato «Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento...È, pertanto, prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (divieto di doppio finanziamento). A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo».
Sul tema la FAQ GSE n. 8.6 ha precisato che «...se un’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con una intensità pari al 60%, il credito 5.0 si applica al residuo 40% dei costi”. Ciò posto, si deriva:
- un criterio “cronologico” nella definizione del meccanismo di cumulo, secondo il quale la “prima” agevolazione fruita dall’impresa beneficia di un’aliquota piena a discapito della “seconda” ad essa combinata;
- un principio di “nettizzazione” del costo, sul quale applicare l’ulteriore beneficio al quale si intende accedere».
Ammesso il cumulo tra ZES Unica Mezzogiorno - Transizione 5.0
La successiva FAQ GSE n.8.7 ha confermato la possibilità di cumulo del credito 5.0 con il credito ZES Unica - Mezzogiorno (“ZES”), pur richiamando il non superamento del costo sostenuto sembrerebbe incasellarsi in continuità rispetto ai principi generali statuiti dalla FAQ precedente.
Altri chiarimenti. Portabilità della perizia da Transizione 4.0 a Transizione 5.0
La FAQ 2.18 chiarisce che se l’impresa è già in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata o della dichiarazione resa dal legale relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciati ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0, può utilizzarla per usufruire – in luogo del credito 4.0 – del credito d’imposta Transizione 5.0. Non occorre cioè produrre una nuova specifica attestazione.
Questo perché – si spiega – la perizia ha ad oggetto “la verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché dell’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura” che è esattamente la medesima verifica richiesta da Transizione 5.0.
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