DL Sostegni bis | Bonus pubblicità 2021

Il DL Sostegni bis del 25 maggio 2021 interviene sulla disciplina del credito d’imposta pubblicità di cui all’articolo 57-bis del DL n. 50/2017.

Viene previsto, anche per gli anni 2021 e 2022, l’accesso alla disciplina agevolativa nella misura del 50% delle spese agevolabili.

Il credito riguarda gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. A tale riguardo, si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 aveva previsto il credito maggiorato, per le annualità 2021 e 2022, solo per gli investimenti sulla stampa. In questo modo, viene quindi superata tale criticità.

Infine, anche per il 2021, è stato stabilito che l’IVA dovuta sui quotidiani e periodici sia calcolata applicando, alle copie consegnate, una percentuale forfettaria di resa pari al 95%.
Il DL incrementa anche il fondo di dotazione a favore delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle imprese turistico-ricettive, delle guide e degli accompagnatori turistici e di altri soggetti del settore per un importo pari a 150 milioni di euro. Inoltre, il c.d. “bonus vacanze” viene esteso anche al pagamento di servizi offerti da agenzie di viaggio e tour operator.

L’articolo 7 del DL prevede, altresì, l’istituzione di un fondo di dotazione per un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 con lo scopo di favorire il rilancio della attrattività
turistica delle città d’arte.

Inoltre, si segnala la proroga al 2022 il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 79 del DL n.
104/2020. 

Infine, il DL prevede inoltre a favore dei datori di lavoro dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Tale beneficio è concesso ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

 

 

 

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Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
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