FONDO REGIONALE DI FINANZA INCLUSIVA

Il Fondo di Finanza Inclusiva è stato istituito dalla Regione con lo scopo di agevolare l’accesso al credito dei soggetti svantaggiati, che hanno difficoltà di accesso ed a rischio di esclusione finanziaria, con la possibilità di richiedere una garanzia o una controgaranzia.

Infatti il Fondo puo’ essere attivato per superare difficoltà dei soggetti che sono beneficiari di contributi o finanziamenti pubblici mediante attivazione di garanzie fideiussorie per l’erogazione di anticipi di contributi o finanziamenti pubblici e, più in generale, per  accedere al tradizionale mercato del credito e delle garanzie supportando i soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso al credito ed a rischio di esclusione finanziaria.

Soggetti beneficiari                                                                                                            

Possono presentare domanda a valere sul Fondo, secondo il Regolamento relativo alla II Istanza:

  1. i soggetti svantaggiati, imprese o agenzie formative, con difficoltà di accesso al credito ed a rischio di esclusione finanziaria, beneficiari di contributi pubblici per i quali occorre presentare una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria al fine di rilasciare il contributo pubblico;
  2. i soggetti svantaggiati che hanno difficoltà di accesso al credito e che desiderano avviare una attività imprenditoriale. A tal fine il fondo è attivabile per acquisire una garanzia diretta da parte di una banca o di una società di leasing che di fatto finanzia l’iniziativa imprenditoriale.

In questo caso il finanziamento puo’ avere un importo non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 50.000,00 euro e una durata non superiore a 60 mesi.

I soggetti beneficiari del Fondo devono inoltre possedere anche le seguenti caratteristiche:

  • avere sede operativa nel territorio della Regione Sardegna, o intendono aprirla nel territorio regionale;
  • non rientrare nel concetto di impresa in difficoltà;
  • non rientrare tra i finanziamenti richiedibili per l’acquisizione dell’impresa quelli dei proprietari precedenti per riacquistare l’impresa.

In caso di richiesta di controgaranzie, qualora l’impresa si trovi in condizioni di protesti, iscrizioni, trascrizioni pregiudichevoli e la Banca comunque intende procedere alla erogazione del finanziamento, la stessa deve chiarire come possono sussistere le condizioni per l’affidamento dell’impresa.

Alcune limitazioni sono previste per:

  • le imprese attive che non sono in regola con i pagamenti camerali, adempimenti obbligatori;
  • persone e/o imprese che hanno avuto protesi cambiari/bancari/postali negli ultimi 5 anni  (con alcune eccezioni);
  • le imprese non regolari con il pagamento  di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali

Modalità di rilascio della garanzia: funzionamento del Fondo

  1. Controgaranzia a favore degli intermediari finanziari (banche) che hanno rilasciato una fideiussione pari alla quota di contributo/finanziamento pubblico richiesto a titolo di anticipazione e acconto da parte dei soggetti beneficiari (imprese);
  2. Garanzie dirette alle imprese o agenzie formative beneficiarie di contributi o finanziamenti pubblici per la cui erogazione occorre la presentazione di una polizza fideiussoria;
  3.  Garanzie dirette a favore di banche o società di leasing finanziatrici dell’iniziativa imprenditoriale da parte di soggetti svantaggiati che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale

Misura massima dell’intervento:                                                                                                   

  1. In caso di fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari (banche, assicurazioni) di importo pari all’ammontare all’anticipazione/acconto richiesto, la garanzia del Fondo sarà pari all’80% dell’ammontare della fideiussione;
  2. In caso di fideiussioni erogate direttamente dalla SFIRS, la garanzia assiste non piu’ dell’80% del prestito concesso.
  3. In caso di garanzia su fideiussioni rilasciate per erogazione di anticipazioni/acconti di contributi o finanziamenti pubblici, la garanzia per il primo acconto è pari all’intero acconto; per i successivi acconti, l’importo è pari alla differenza tra garanzia massima concedibile (80% del contributo pubblico) e la garanzia concessa per il primo acconto.

Le garanzie prestate al Fondo sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuti entro i limiti dell’intensità agevolativa  massima fissata dalla specifica normativa europea.

Procedura di accesso al fondo                                                                                            

  1. Impresa o agenzia formativa beneficiaria di contributi/finanziamenti pubblici, puo’ chiedere la controgaranzia o la garanzia.

-          Se si opta per la controgaranzia: l’impresa, per ottenere l’anticipazione di un contributo pubblico di cui è beneficiaria, richiede l’intervento di una Banca per la copertura della fideiussione e presenta duplice domanda alla banca e alla Sfirs di accesso al Fondo. La Banca entro 30 gg dalla richiesta chiede la Controgaranzia del Fondo. La Sfirs rilascia la controgaranzia alla Banca e la banca rilascia la copertura fideiussoria all’impresa. L’impresa riceve l’anticipo del contributo.

-          Se si opta per la garanzia diretta: l’impresa, avvia la procedura precedente (controgaranzia), in caso di diniego al rilascio della fideiussione da parte  della banca oppure assenza di risposta entro 30 gg. dalla presentazione della domanda, puo’ procedere alla richiesta della garanzia diretta del Fondo. Il Fondo rilascia la garanzia diretta all’impresa. L’impresa riceve il contributo.

  • Impresa non  beneficiaria di contributi/finanziamenti pubblici, puo’ chiedere,  il rilascio di una fideiussione o garanzia diretta alla Banca per avviare una attività di impresa, se si trova in condizioni di  debolezza economica/patrimoniale. In questo caso l’impresa richiedere  l’intervento della Banca per la copertura finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale presentando apposita domanda  alla SFIRS, allega una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui esplicita l’impossibilità ad adempiere al rilascio delle garanzie ordinarie da parte del sistema bancario. La Banca effettua la richiesta di garanzia diretta al Fondo (SFIRS), l’importo deve essere non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 50.000, 00 euro e la durata non superiore a 60 mesi. Il Fondo rilascia la garanzia diretta a favore dell’impresa titolare che cosi’ ottiene il finanziamento bancario.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Le domande di accesso al Fondo possono essere presentate, sia dai soggetti beneficiari che dai garanti, dal 15 giugno 2015 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili alla Sfirs (soggetto gestore del Fondo) secondo la modulistica scaricabile dal sito www.sfirs.it

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Rossana Basolu
Telefono: 0784 233325
Fax: 0784 233301
E-mail: r.basolu@assindnu.it
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