Spending review. Crediti nei confronti della PA: alcune risposte dal MEF

Sono da poco scaduti i termini (27 luglio) per le imprese che devono presentare le istanze all'amministrazione debitrice e già sono allo studio correttivi ai decreti inerenti i la disciplina dei crediti della P.A.

Le adesioni infatti non sono state tantissime e le modalità operative hanno mostrato qualche criticità, tanto da indurre il MEF ad organizzare un'apposita pagina sul proprio sito nella quale trovare risposta alle domande più frequenti sul tema della certificazione e compensazione dei crediti che le imprese vantano verso la P.A.

I decreti in questione, pubblicati in G.U. il 2 luglio scorso, avevano già subito un primo rimaneggiamento ad opera dell'art. 6 c. 18 del Decreto 95/2012 sulla spending review, che aveva ridisegnato il calendario dei termini della procedura per il pagamento dei debiti della P.A. con titoli di Stato secondo il seguente calendario:

27 luglio: termine entro il quale le imprese devono presentare le istanze all'amministrazione debitrice; 30 agosto: termine entro il quale devono essere trasmesse le liste dei creditori agli uffici centrali del bilancio dell'amministrazione debitrice; 28 settembre: termine per eventuali correzioni degli elenchi; 31 ottobre: termine entro il quale gli elenchi devono essere trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato; 30 novembre: termine entro il quale l'elenco complessivo dei creditori che hanno diritto al pagamento in titoli deve essere trasmesso al dipartimento del Tesoro il quale provvederà ad emettere i certificati di credito assegnando loro il termine di decorrenza (1° dicembre 2012-1° dicembre 2016).

Nei giorni scorsi, come anticipato, il MEF ha presentato i primi numeri dell'operazione affermando che solo 100 mila imprese hanno scaricato il modello per avviare la procedura di certificazione dei crediti che vantano con la pubblica amministrazione e che di queste, oltre 20 mila lo hanno fatto collegandosi direttamente al sito del Tesoro, mentre le altre sono ricorse al supporto delle associazioni di categoria degli imprenditori e degli artigiani.

In particolare, al vaglio del Ministero ci sarebbe la possibilità di coinvolgere le banche nell'attività di certificazione. In sostanza gli stessi istituti di credito o gli intermediari potrebbero eseguire per conto del creditore le domande di certificazione del credito vantato con lo Stato o con gli enti locali.

Altro intervento, riguarda la fase quattro, ossia quella "digitale" con scadenza 31 ottobre nel tentativo di dare maggiori certezze alle imprese in credito con gli enti pubblici. Il Ministero sta cercando di studiare il modo per consentire al fornitore in credito con Stato, regioni o comuni di non andare alla ricerca dell'ente con cui è in credito.

Con i correttivi si cercherà, infatti, di consentire all'impresa l'inoltro della domanda di certificazione per attivare la procedura e far decorrere i 30 giorni entro cui l'amministrazione è tenuta a rispondere. In caso contrario il fornitore potrà far richiesta di nomina del commissario ad acta.

In attesa degli interventi di modifica, come anticipato, il Ministero ha attivato una casella di posta elettronica (certificazionecrediti@tesoro.it) alla quale inoltrare quesiti inerenti la procedura ed ha altresì predisposto, per i quesiti più frequenti, un modulo di FAQ (v. allegato)

Ricordiamo, quindi, che i decreti ministeriali del 2 luglio hanno previsto misure che si muovono sostanzialmente in due direzioni:

1. Compensazioni: Viene attribuita ai soggetti titolari di crediti (certi, liquidi ed esigibili) verso le regioni e gli enti locali (per somministrazione, forniture e appalti) la possibilità di utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2012, per tributi erariali, regionali e locali, per contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione di cui all'art. 2. Per esercitare la compensazione di cui all'art.1 del presente decreto, il soggetto avente credito verso la p.a. è tenuto ad acquisire la certificazione del credito, prevista dall'art. 9, co. 3-bis, del D.L. 185/2009 e disciplinata con decreto del M.E.F.

2. Crediti verso la P.A. (Stato, Regioni, Enti Locali e SSN): Con l'emanazione dei decreti, viene attribuita ai soggetti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (rientranti nell'ambito di applicazione del decreto) la facoltà di presentare all'amministrazione debitrice l'istanza di certificazione del credito, utilizzando il modello predisposto. L'amministrazione debitrice, utilizzando altro apposito modello e riscontrando gli atti d'ufficio, certificherà, nel termine di 60 gg dalla ricezione dell'istanza, la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito, ovvero ne rileverà l'insussistenza o l'inesigibilità.

Superata la prima fase, si attende, al 30 agosto la trasmissione delle liste dei creditori agli uffici centrali del bilancio dell'amministrazione debitrice, con possibilità di eventuali correttivi entro il successivo 28 settembre.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Massimo Mereu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: m.mereu@assindnu.it

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