INCENTIVI Transizione 5.0 Utilizzo crediti con due scadenze

L’utilizzo del credito d’imposta Transizione 5.0 sui beni produttivi deve avvenire entro il 31 dicembre 2026, mentre quello relativo ai beni per l’autoproduzione di energia si articola su più anni.

È quanto emerge dalla lettura del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 e delle relative relazioni, che modifica il decreto-legge. 38/2026 della settimana precedente.

Il decreto evidenzia una distinzione sostanziale tra le due componenti della misura.

Da una parte, gli investimenti Transizione 5.0 in senso stretto si caratterizzano per una fruizione accelerata entro il 2026. Dall’altra, gli interventi legati all’autoconsumo energetico, per i quali è prevista una distribuzione del beneficio sui due anni successivi, in linea con una programmazione finanziaria più diluita nel tempo.

Il fatto che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il termine del 31 dicembre 2026 rappresenta un elemento di novità. La disciplina originaria prevedeva invece l’utilizzo del credito entro il 31 dicembre 2025, con eventuale riparto del residuo in cinque quote annuali.

A questo punto, è cruciale la tempestiva comunicazione dell’incentivo riconosciuto da parte del GSE, condizione necessaria per consentire alle imprese di procedere all’utilizzo in compensazione.

Ogni mese che passa rischia di trasformarsi in una corsa contro il tempo per l’effettiva fruizione del credito tramite modello F24.

Ammontavano a 1,4 miliardi di euro i crediti di imposta riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge 232 del 2016, nonché alle spese sostenute per formazione, che avevano ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, e che riceveranno l’ all’89,77% di quanto spettante.

Per la componente relativa agli investimenti in impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo e le spese per le certificazioni (in particolare quelle funzionali al rispetto del principio DNSH e alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici), il contributo segue una logica temporale distinta.

In questo caso, infatti, l’utilizzo delle risorse è articolato su un orizzonte pluriennale, con stanziamenti distribuiti su tre annualità (2026, 2027 e 2028), evidenziando una fruizione differita.

Il credito d’imposta relativo alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, è complessivamente pari a 140 milioni di euro, mentre alle spese sostenute per le certificazioni della documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, sono destinati 57,7 milioni di euro. Il decreto suddivide gli importi prevedendo oneri pari a 57,7 milioni di euro, coincidenti con il valore delle certificazioni, per l’anno 2026, 80 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni per il 2028.

 

Fonte: Il Sole 24 ore

 

 

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