Crediti nei confronti della PA, certificazione e compensazione anche per via telematica

Il Ministero delle Finanze ha stabilito le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le procedure con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale

Il decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.

Sono oggetto della disciplina del presente decreto i crediti vantati nei confronti degli enti ad eccezione dei:

a) crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) crediti nei confronti delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio sanitario nazionale.

Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

Ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Massimo Mereu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: m.mereu@assindnu.it

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