OBBLIGO DI PEC per gli amministratori di imprese in forma societaria

L’art. 1, comma 860, della legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo di PEC a carico dei soggetti che rivestono la carica di amministratore di società.

L’adozione della PEC era considerata obbligatoria per le società e le imprese individuali, oltre che per i professionisti iscritti agli ordini e le pubbliche amministrazioni. Dal 1° gennaio 2025 anche gli amministratori di società sono tenuti ad adottarla così da garantire trasparenza e tracciabilità di qualsiasi atto indirizzato a chi governa le società. Va da sé che l’obbligo di un domicilio digitale per il singolo amministratore comporterà anche una maggiore responsabilità dello stesso che potrà essere diretto destinatario di ogni avviso connesso alla società.

Si può comunque ritenere che gli amministratori già titolari di un indirizzo PEC non saranno tenuti a crearne uno nuovo, potendo comunicare quello già esistente al registro delle imprese di competenza.

Quali sono gli amministratori coinvolti dal nuovo obbligo?
Ci si chiede se il nuovo obbligo debba riguardare soltanto il presidente e legale rappresentante della società ovvero anche gli altri membri del consiglio di amministrazione, a prescindere cioè dal potere di rappresentanza, sino ad estendersi, in presenza di adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, ai membri del consiglio di sorveglianza.

Il tenore letterale della disposizione indurrebbe a ritenere, quantomeno allo stato, che tutti i soggetti appena richiamati, poiché muniti di funzioni gestorie, dovranno attivare un indirizzo PEC individuale.

In attesa di maggiori specifiche ministeriale, al momento la norma prevedebbe che l’obbligo di adottare la PEC per i singoli amministratori riguardi soltanto quelle società che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese a partire dal 1° gennaio 2025. Non sembra quindi per il momento che tale obbligo debba estendersi anche agli amministratori di società preesistenti. Avendo infatti la norma una formulazione generica e in attesa di chiarimenti dal MIMIT, il Registro delle Imprese di Milano sta adottando una interpretazione restrittiva della novità alle società neocostituite.

Allo stesso modo, non è chiaro se saranno previste sanzioni a carico degli amministratori in ipotesi di inadempimento del nuovo obbligo. Sanzioni, queste, oggi previste a carico delle società e delle imprese individuali.

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