SALUTE E SICUREZZA | Pubblicato nuovo Decreto

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 254 del 31 ottobre 2025 il decreto Salute e Sicurezza (D.L. 159/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il provvedimento introduce una revisione delle aliquote INAIL e dei contributi agricoli, rafforza i controlli e gli obblighi formativi, aggiorna le regole sulla tossicodipendenza e alcol dipendenza nei luoghi di lavoro, e prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2025. 

 

Revisione delle aliquote INAIL

Il decreto prevede una revisione delle tariffe INAIL a partire dal 1° gennaio 2026.

L’obiettivo è aggiornare le aliquote di oscillazione in bonus o in malus in base all’andamento infortunistico aziendale, premiando le imprese che investono nella sicurezza e penalizzando quelle con elevati indici di infortunio.

L’INAIL potrà dunque ricalcolare la contribuzione tenendo conto di nuovi criteri di rischio e delle misure preventive effettivamente adottate. Si tratta di un intervento strutturale che mira a rendere il sistema assicurativo più equo e meritocratico, incentivando la cultura della prevenzione.

 

Aggiornamento periodico dei RLS

Nel nuovo DL in materia di salute e sicurezza, si emenda, poi, il comma 11 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, aggiungendo un ultimo periodo, con il quale si estende alle imprese con meno di 15 dipendenti l’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (articolo 5, comma 1, lettera d), punto 1)).

 

Fascicolo elettronico del lavoratore

Viene inoltre sostituito il comma 14 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008. Nella nuova formulazione, il comma 14 dispone che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del D.lgs. n. 150/2015, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore dovrà essere considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza dovranno tenerne conto ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza.

Il decreto intende valorizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, già previsto dal sistema informativo del Ministero del Lavoro, come strumento di tracciabilità delle competenze acquisite, delle formazioni svolte e delle abilitazioni ottenute.

I datori di lavoro saranno tenuti a consultarlo e aggiornarlo costantemente in occasione di nuove assunzioni, corsi o cambi di mansione. L’obiettivo è creare una banca dati unica e verificabile della formazione sulla sicurezza, utile anche ai fini ispettivi e assicurativi.

 

Rafforzamento del ruolo del SIISL - Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

L’art. 14 del DL contiene alcune disposizioni dirette a ridefinire il ruolo del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

In primo luogo, con il comma 1 viene introdotto l’obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2026, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISLIn ogni caso, ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Al comma 2, invece, viene stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 potranno essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge n. 12/1979, anche tramite il sistema SIISL.

Il comma 3 prevede inoltre che il SIISL esporrà gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li renderà disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

Con il comma 4, invece, viene introdotto l’obbligo per le Agenzie per il Lavoro di pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro gestite. Viene anche data loro la possibilità di accedere, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei alle posizioni pubblicate.

 

 

Regole su alcol e droghe

Entro il 31 dicembre 2026 dovranno essere ridefinite, in sede di Conferenza Stato-Regioni, le procedure per l’accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un aggiornamento atteso da anni, volto ad allineare i controlli alle più recenti evidenze medico-scientifiche e a rendere omogenee le prassi applicative tra le diverse regioni. Le nuove regole stabiliranno modalità operative, soggetti abilitati e tempi di validità degli accertamenti, con particolare attenzione alle mansioni a rischio (autotrasporto, edilizia, sanità, ecc.).

 

Rafforzamento degli organismi paritetici in materia di comunicazione e condivisione dati:

L’INAIL diventa snodo informativo centrale per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alla formazione, alle asseverazioni e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Nel testo riformulato, si prevede che gli organismi paritetici, tramite l’INAIL, dovranno comunicare ogni anno, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy (GDPR), ai competenti organi di vigilanza territoriali, all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL, i dati relativi:

  • alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno partecipato alle attività formative organizzate dagli stessi;
  • ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  • al rilascio delle asseverazioni in merito all’adozione ed alla efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui al comma 3-bis;
  • alle aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo.

 

Manutenzione dei DPI

Il decreto ribadisce l’obbligo, già previsto dal D.Lgs. 81/2008, di manutenere, sostituire e sanificare regolarmente i dispositivi di protezione individuale (DPI). La novità sta nell’enfasi posta sul controllo periodico e documentato dell’efficienza dei dispositivi, con possibili riflessi anche in sede assicurativa. Il datore di lavoro deve garantire che i DPI siano sempre efficienti, adeguati alla mansione e igienicamente idonei.

 

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
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