Polizza catastrofale| per le medie imprese scadenza 2 ottobre

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e disciplinato con il decreto attuativo 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025).
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'
articolo 2188 del codice civile.
Sono escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole (di cui all'articolo 2135 del codice civile), che continuano ad essere coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici .
La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma preclude l’accesso a numerosi incentivi pubblici.  
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 18 giugno 2025 (pubblicato il 25 luglio 2025), ha dettagliato le misure agevolative gestite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, a cui le imprese non avranno accesso se non presenteranno la polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali.
L’elenco comprende importanti incentivi, come Smart&Start, i contratti di sviluppo, gli interventi per le aree di crisi industriale, gli incentivi per l’economia circolare e le energie rinnovabili, le misure di supporto alle cooperative, startup e venture capital.
Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in una nota del 5 agosto 2025, il predetto provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle imprese e del made in Italy. L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi, sempre di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, definita di concerto con altri Ministeri.
A seguito della proroga disposta dal D.L. n. 39/2025, il termine per adempiere all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali è fissato:
- al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni (hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

- al 31 dicembre 2025, per le piccole (hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) e microimprese (hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).

Per le grandi imprese l’obbligo assicurativo è scattato dal 31 marzo 2025, ma fino al 30 giugno 2025 il mancato adempimento non è stato valutato ai fini dell’accesso alle agevolazioni.

I rischi da assicurare sono:
a) alluvione, esondazione, inondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:
- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”).
Come chiarito da ANIA la polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).
Inoltre, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 18/2025 non sono coperti i danni:
- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

 

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