SCADENZE | POLIZZE CATASTROFALI entro il 31 marzo

Al fine di proteggere le imprese italiane dai danni causati da eventi naturali catastrofici, il decreto attuativo n. 18/2025 del Ministero dell'economia e delle finanze (allegato), entrato in vigore il 14 marzo 2025, ha definito i dettagli operativi per l'implementazione dell'obbligo assicurativo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023.

In base alle previsioni del decreto l’adeguamento alle nuove norme degli attuali testi delle polizze assicurative deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 27 febbraio 2025) per le nuove stipule.
Per le polizze già in essere l’adeguamento alle previsioni di legge decorre in corrispondenza del primo rinnovo utile. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura l’obbligo di stipula è stato fatto slittare al 31 dicembre.
Devono sottostare all’obbligo assicurativo le imprese che hanno a bilancio le immobilizzazioni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività aziendale.
Le imprese che non ottempereranno all’obbligo di assicurazione potrebbero essere escluse dalla possibilità di accedere ad incentivi, contributi e garanzie pubbliche, comprese le garanzie del fondo di garanzia delle PMI che è fondamentale per facilitare l’accesso al credito per le aziende di minori dimensioni.

Quali sono gli eventi climatici catastrofali
Rientrano in tale definizione le seguenti calamità naturali:
a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Le polizze non coprono danni derivanti da conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio, contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche e immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.

Quali sono il danno indennizzabile e lo “scoperto”
Per la fascia fino a trenta milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno “scoperto” che rimane a carico dell'assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile.
Per la fascia superiore a trenta milioni di euro di somma assicurata (ovvero per le grandi imprese) la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Quali sono i limiti di indennizzo
Le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- per la fascia fino a un milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- per la fascia da un milione a trenta milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a trenta milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Per i terreni la copertura deve essere prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
I contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Le aziende interessate ad approfondire il tema possono contattare i nostri uffici al n° 0784/233313

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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