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Decreto Omnibus | Nuova comunicazione integrativa per credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno
A seguito dell’approvazione con voto di fiducia della Camera dei Deputati, è stato definitivamente convertito in legge il ddl di conversione del decreto Omnibus (D.L. 113/2024).
L’articolo 1, commi da 1 a 5, interviene sulla disciplina del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno, istituito dall’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, modificandone le procedure di accesso.
In particolare, viene disposto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, le imprese che, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, hanno presentato la comunicazione per richiedere il credito d’imposta, dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
Tale comunicazione integrativa, a pena di rigetto, dovrà recare l’indicazione:
a) dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche. Tale comunicazione integrativa dovrà riportare un ammontare di investimenti agevolabili non superiore a quanto indicato nella comunicazione già inviata dal 12 giugno al 12 luglio ed essere inviata anche se gli investimenti siano stati realizzati già alla data di presentazione di tale prima comunicazione;
b) degli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese dichiarate, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all' art. 8 del D.lgs. n. 39/2010.
Il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 350036/2024 del 9 settembre 2024.
La comunicazione integrativa potrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il software denominato “ZES Unica Integrativa” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’ articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998.
A seguito della presentazione della comunicazione integrativa sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta verrà messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa entro il 2 dicembre 2024 e nei 4 giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i 5 giorni solari successivi a tale termine.
Dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 sarà possibile:
- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate);
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione.
Secondo quanto indicato dal provvedimento n. 350036/2024 e dall’Agenzia delle Entrate nella sezione del proprio sito internet dedicata al credito d’imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno:
- non può più essere utilizzato il credito d’imposta sulla base delle disposizioni recate dai paragrafi 4 e 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 262747/2024 dell’11 giugno 2024;
- non è più possibile presentare le comunicazioni previste dal paragrafo 5 del predetto provvedimento dell’11 giugno 2024 (il cui invio era previsto dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025 nel caso in cui al momento della presentazione della comunicazione inviata dal 12 giugno gli investimenti non erano stati realizzati oppure erano realizzati ma alla stessa data non erano state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non era stata rilasciata la certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese). Non si tiene conto delle comunicazioni già presentate entro il 9 settembre 2024 (data di pubblicazione del provvedimento n. 350036/2024);
- non vanno presentate le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 5, del decreto attuativo 17 maggio 2024 (il cui invio era previsto dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025 nel caso in cui fosse stato realizzato un investimento inferiore rispetto a quello indicato nella comunicazione validamente presentata dal 12 giugno);
- i controlli antimafia saranno effettuati sulla base dei dati riportati nella comunicazione integrativa.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito risultante dalla nuova comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 dicembre 2024.
Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Qualora il credito di imposta fruibile risulti inferiore alla misura definita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, l’autorizzazione di spesa sarà incrementata, nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024.
Inoltre, sempre nel caso in cui il predetto provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024, indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e alle zone assistite della regione Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità, qualora ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni, che intendono avvalersi della predetta facoltà dovranno definire con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell’agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall’
articolo 16 del D.L. n. 124/2023 e dal decreto attuativo 17 maggio 2024.
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