FONDO PMI 2025: proroga delle garanzie ma con nuove aliquote
La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) proroga l’operatività delle regole di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, in continuità con quanto stabilito dal D.L. n. 145/2023. La misura, valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, estende le garanzie a favore delle piccole e medie imprese, introducendo alcune modifiche per le operazioni finanziarie garantite, in particolare, un ridimensionamento della percentuale di garanzia per i finanziamenti destinati a esigenze di liquidità. Resta invariata invece la garanzia per i finanziamenti a programmi di investimento e per le startup innovative; inoltre, aumenta l’importo massimo ammissibile per le operazioni di importo ridotto. Questa modifica riguarda le richieste di garanzia in modalità di riassicurazione presentate da soggetti garanti autorizzati.
La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) contiene alcune disposizioni riguardanti la proroga del Fondo, in particolare prevede l’adozione per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 di alcune deroghe e modifiche alle modalità di funzionamento del Fondo.
Tra i principali interventi già previsti e confermati si segnalano i seguenti:
- innalzamento dell’importo massimo garantito per ogni beneficiario a 5 milioni di euro;
- rimodulazione delle percentuali di copertura, in base alla finalità del finanziamento, alla fascia di rischio del beneficiario secondo il modello di valutazione e alla dimensione d’impresa;
- esclusione delle imprese nella fascia di rischio 5 dal modello di valutazione;
- accesso garantito alle small Mid Cap (imprese con 250-499 dipendenti) e agli enti del Terzo Settore;
- gratuità delle garanzie per le microimprese.
La garanzia per operazioni di investimento resta invariata all'80%, mentre per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2024, con l'applicazione di un’unica aliquota al 50%.
In generale, l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura risulta:
- 50% per liquidità per tutte a prescindere dalla fascia di appartenenza;
- 80% per investimenti, per tutte a prescindere dalla fascia di appartenenza;
- 80% operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di garanzia o che non siano utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (startup e PMI innovative);
- 80% in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro e alle operazioni finanziarie relative alla Nuova Sabatini;
- 80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo ridotto, fino a 40.000 euro, ovvero fino a 100.000 euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati (confidi e altri fondi di garanzia). Per tali operazioni, il modello di valutazione è applicato solo ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo;
- 80% in relazione alle operazioni finanziarie fino a 60.000 euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), per gli enti del terzo settore iscritti al relativo Registro nazionale e al Repertorio economico amministrativo;
- 50% per investimenti nel capitale di rischio dei beneficiari finali.
A favore delle imprese con dipendenti fino a 499:
- 40% per investimenti nonché per le operazioni relative a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;
- 30% per esigenze di liquidità.
La garanzia del Fondo può essere concessa entro il 15% della dotazione finanziaria annua del medesimo.
Anche per le commissioni, la legge di Bilancio 2025 prevede novità e conferme.
Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’0,5% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le Small Mid Cap (1,25%).
La conferma dell’importo massimo garantito
Con la legge di Bilancio 2025 c’è la conferma dell’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale pari a 5 milioni di euro.
Naturalmente, tutto a valere sui Regolamenti de minimis e sui Regolamenti d’esenzione, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.
L’innalzamento dell’importo massimo
La legge di Bilancio 2025 stabilisce l’innalzamento da 80.000 a 100.000 euro dell’importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie (“di importo ridotto”), sulle quali opera la copertura del Fondo fino all’80% in caso di riassicurazione.
La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2025.
L’ammissibilità alla garanzia del Fondo
Con la legge di Bilancio 2025 si interviene sulla disposizione che ammette, previa apposita autorizzazione della Commissione UE, l’intervento in garanzia del Fondo nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (di seguito mid cap). La legge rimuove il limite dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese per le quali trova applicazione tale previsione. Essa dunque, è ora applicabile, fino al 31 dicembre 2025, oltre che alle imprese a media capitalizzazione cd. “mid cap”, anche alle micro, piccole e medie imprese (MPMI). La disposizione normativa è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Una commissione alle richieste di garanzia di imprese Small Mid-Cap
Alle richieste di garanzia riferite alle imprese Small Mid-Cap viene applicata una commissione una tantum pari all’1,25% dell’importo garantito dal Fondo.
La gratuità dell’intervento del Fondo in favore delle imprese di micro-dimensione
Si stabilisce la gratuità dell’intervento del Fondo in favore delle imprese di micro-dimensione, mentre viene applicata una commissione pari allo 0,5% dell’importo garantito dal Fondo alle imprese di piccole e medie dimensioni. La disposizione normativa viene applicata a tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2025.
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