AMBIENTE Codici CER a specchio e sentenza Corte Di Giustizia su come interpretarli

La Corte di Giustizia Europea, con decisione del 28 marzo 2019, in cause riunite da C-487/17 a c-489/17, ha emesso una Sentenza avente ad oggetto la classificazione dei rifiuti con codici cd. "a specchio" esprimendosi, contestualmente, anche sulla valenza del principio di precauzione.

Il pronunciamento della Corte fa seguito alle domande di pronuncia pregiudiziale che sono state presentate nell’ambito di tre cause relative a procedimenti penali avviati nei confronti di una trentina di imputati accusati di delitti connessi al trattamento di rifiuti pericolosi e, nello specifico, in relazione ad una ipotesi di traffico illecito di rifiuti. È contestato loro, in relazione a rifiuti con cd “codice a specchio”, di averli trattati come non pericolosi. In base ad analisi chimiche non esaustive e parziali, essi avrebbero attribuito a detti rifiuti codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi e li avrebbero, poi, trattati in discariche per rifiuti non pericolosi.
Il giudizio, una volta incardinatosi innanzi la Corte di Cassazione, è stato dalla stessa sospeso al fine di poter sottoporre proprio alla Corte di Giustizia Europea talune questioni che si riportano di seguito. «1)      Se l’allegato alla decisione [2000/532 e l’allegato III della direttiva 2008/98] vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti.
2)      Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate.
3)      Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto.
4)      Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione». In relazione a ciò, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che: -        L’Allegato III  della Direttiva 2008/98, recante le caratteristiche di pericolo per i rifiuti, nonché l’Allegato della Decisione 2000/532, sempre in tema di classificazione dei rifiuti, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato con “codici a specchio”, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi al fine di stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo. A tal fine, l’operatore, può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
-        La Corte ha infatti giustamente osservato che, nel settore specifico della gestione dei rifiuti, è necessario operare un bilanciamento tra, da un lato, il principio di precauzione e, dall’altro, la fattibilità tecnica. Infatti, i detentori non sono obbligati a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto, ma possano limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti in tale rifiuto e valutare le sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o mediante prove in relazione a tali sostanze.
-        Ne consegue che, coerentemente con il principio di precauzione, nell’ipotesi in cui sia necessaria la classificazione di un rifiuto a cui può essere attribuito un “codice a specchio” qualora -  dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa e tenuto conto delle circostanze specifiche - il detentore di tale rifiuto si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso. Ad ogni buon fine, si trasmette il link alla Sentenza in oggetto:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=212327&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=7016647
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Referente: Marco Denti
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