AMBIENTE Stoccaggio rifiuti e osservazioni Confindustria sulla circolare Minambiente

Lo scorso 21 gennaio, il Ministero dell'Ambiente ha diramato alle Regioni e Province autonome la circolare che trovate in allegato avente ad oggetto “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". La circolare riprende in larga parte i contenuti di una precedente circolare diramata dallo stesso Ministero a marzo 2018 e sulla quale, come Confindustria, avevamo sollevato una serie di criticità (vd allegato) tanto da chiederne, in via cautelativa, il ritiro. Di seguito, si riportano una serie di considerazioni puntuali sulla criticità che continuano a sussistere per la nuova versione della circolare ministeriale, rispetto a quanto da noi indicato al Ministero a marzo 2018:

  • Stoccaggi asserviti al produttore


Viene precisato che all'interno del campo di applicazione della circolare rientrano gli stoccaggi asserviti al produttore.
Tale disposizione, infatti, non è coerente con la ratio della circolare, in quanto questa sembra indirizzata a disciplinare esclusivamente le operazioni di stoccaggio intermedio eseguite da operatori del settore autorizzati alla gestione di rifiuti prodotti da terzi.
Gli stoccaggi asserviti al produttore andrebbero invece esclusi dal campo di applicazione, in quanto questi operano in condizioni particolari rispetto agli intermedi, infatti:  
       

  • non ricevono rifiuti da terzi;
  • il produttore ha una maggiore conoscenza dei propri rifiuti;
  • si tratta di stoccaggi autorizzati legati generalmente ad attività industriali complesse, sottoposte a regimi di controllo interni ed esterni ai sensi della disciplina generale sulla sicurezza e l’antincendio.

 

  • Paragrafo 3: Prestazione delle garanzie finanziarie


La circolare continua a prevedere che le garanzia finanziare vadano a coprire anche il rischio d’incendio quando, ad oggi, vengono di norma correlate esclusivamente sulle quantità e tipologie di rifiuti stoccati ed ai costi del loro recupero o smaltimento. In aggiunta, continua a non essere specificata né la metodologia con cui effettuare la stima e quantificare il rischio d’incendio, né quale figura dovrebbe essere deputata a farlo.

  • Paragrafo 4: La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti

E' mantenuto il passaggio in cui si fa riferimento ai “bacini a tenuta per contenimento di eventuali sversamenti in fase di movimentazione dei contenitori” e, pertanto, si continua a segnalare che non è normalmente possibile, e comunque risulta problematico, dotare i contenitori (ossia, presumibilmente, cisterne mobili, taniche, fusti) di bacini di contenimento durante la fase di movimentazione. Infatti, questi ultimi, che attualmente sono previsti esclusivamente per i serbatoi fissi, possono al massimo essere richiesti per contenitori mobili solo quando i serbatoi sono in fase statica di deposito.

  • Paragrafo 5: Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi


La circolare continua a specificare in maniera illegittima la disposizione per cui che nel caso in cui vi sia un impianto non subordinato ad un procedimento autorizzativo (quindi stoccaggi in regime semplificato), spetta comunque all’autorità competente l’adeguamento della modulistica di autocertificazione che il gestore deve presentare insieme all’istanza di inizio attività.

  • Paragrafo 5.2: Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati gli stoccaggi di rifiuti

Per quanto riguarda il paragrafo 5.2, continuano ad essere valide le seguenti segnalazioni: - diversi punti del paragrafo 5.2 fanno riferimento alle superfici con caratteristiche di impermeabilità, ma, allo stato attuale, si segnala che non esiste alcuna norma, o circolare, linea guida o norma UNI, che indichi in quale modo è possibile ottenere una pavimentazione impermeabile. - in merito al passaggio in cui si riporta che “i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico”, si evidenzia che, com’è noto, i dati da inserire nei registri di carico e scarico sono disciplinati dal D.M. n. 148 del 1998 del Ministero dell’Ambiente, il quale nulla prevede in merito alle sigle identificative dei contenitori. - quando si prescrive che i serbatoi di rifiuti liquidi “devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento”, non si tiene in considerazione la circostanza per cui l’obbligo di convogliamento e di abbattimento di determinate emissioni in atmosfera è già regolamentato dalla parte V del d.lgs n. 152 del 2006. - quando si fa riferimento ai serbatoi liquidi in relazione al fatto che questi debbano essere provvisti di un bacino di contenimento, non viene richiamata l’attuale disciplina che regola tali apparecchiature, ossia la Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, la quale prevede che più serbatoi possono stare entro un unico bacino di contenimento della dimensione pari ad un terzo della capacità complessiva dei serbatoi e comunque pari alla capacità del serbatoio più grande (punto 4.1.2 della deliberazione), e non pari al 110% del volume del serbatoio più grande come, al contrario, riporta la circolare in esame.

  • Paragrafo 5.3: Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale


Sono mantenute le prescrizioni per cui in fase di progettazione e di successivo esercizio, in tutti gli impianti di gestione dei rifiuti, sia previsto “un impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24”. Tale prescrizione, però, non tiene in considerazione le norme stringenti in materia di videosorveglianza dei luoghi in cui sono presenti lavoratori. In merito a ciò, inoltre, non è chiaro cosa si intende per "presidio h24", in quanto non si ritiene opportuno che venga previsto del personale appositamente dedicato al monitoraggio delle TVC, eventualmente installate dai gestori per la tutela della sicurezza e/o del patrimonio aziendale.

  • Paragrafo 6: Figura del responsabile tecnico


Si ritiene utile meglio specificare la figura del direttore tecnico nell'ambito di un impianto di gestione dei rifiuti chiarendo che essa: 

  • può coincidere anche con il legale rappresentante dell'impresa; 
  • deve possedere i requisiti richiamati dalla circolare; 
  • può delegare l'operatività della gestione, in sua assenza,  ad uno staff di singoli responsabili opportunamente formati in materia di gestione dei rifiuti, composto almeno da un'altra figura di pari requisiti in termini di titolo di studio in aggiunta  al Responsabile del servizio di prevenzione rifiuti che garantisca, attraverso l'impartizione e formalizzazione di procedure ed istruzioni ai reparti operativi, il controllo della gestione stessa. 

 

  • Paragrafo 6.1: Modalità e accorgimenti operativi e gestionali  
Per quanto riguarda il paragrafo 6.1, continuano ad essere valide le seguenti segnalazioni: - tra le responsabilità del direttore tecnico, la circolare riporta, tra le altre, quella di assicurare che le altezze di abbancamento dei rifiuti non superino i 3 metri di altezza al fine di garantirne la stabilità. Tale prescrizione risulta problematica in quanto si va ad imporre un’altezza unica senza tenere in considerazione la tipologia di rifiuti coinvolti, oltre al fatto che non vengono menzionati  gli abbancamenti di rifiuti in balle per i quali, vista la maggiore stabilità, andrebbero previste altezze massime superiori. - allo stesso modo, la criticità si riscontra nel punto successivo in cui la circolare riporta che i fusti e le cisternette contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani. Infatti, anche in questo caso non è chiaro se tale prescrizione vale indistintamente per ogni tipologia di rifiuto. - la circolare impone la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche. In tal senso si richiede che, salvo eventi e/o impianti particolari, tale operazione possa essere eseguita con cadenza almeno annuale e non semestrale specialmente se viene eseguita con altrettanta periodicità la verifica di tenuta stagna delle vasche di accumulo.  - la circolare impone un limite temporale allo stoccaggio delle singole partite in ingresso all’impianto e lo fissa in "preferibilmente" in 6 mesi per i rifiuti non pericolosi e perentoriamente 6 mesi per i rifiuti pericolosi stoccati in R13 e 12 mesi per i rifiuti, sia pericolosi che non (la circolare non lo specifica per cui si presume che si sta facendo riferimento ad entrambe le classificazioni), in D15. - il divieto di cessione dei rifiuti da un impianto di stoccaggio R13 ad un successivo impianto R13 al momento è previsto solo in alcuni casi specifici, previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, e, di conseguenza, estenderlo a tutte le tipologie di rifiuti in uscita da impianti di stoccaggio risulta essere estremamente limitante per le imprese.  
Infine, nella stessa circolare vengono fornite delle indicazioni, al paragrafo 6.2, in merito ai contenuti dell'art. 26-bis del cosiddetto "Decreto sicurezza" (legge n. 132 del 2018), rubricato "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti ". Nel richiamare tale disposizione, la circolare fa riferimento al piano di emergenza ex articolo 5 del D.M. 10/3/1998 del Ministero dell'Interno circa i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, specificando che il Decreto Sicurezza estende l'obbligo di predisposizione di tale piano a tutti gli impianti stoccaggio e lavorazione rifiuti esistenti, anche a quelli con meno di 10 lavoratori.
 
Sebbene quindi la circolare specifichi meglio i contenuti del Piano di emergenza, rimangono tuttavia irrisolti, a nostro avviso, alcuni aspetti della norma, che vi alleghiamo, sui quali avevamo già chiesto chiarimenti al Ministero dell'Ambiente prima della chiusura degli uffici per le feste natalizie e rispetto ai quali abbiamo sollecitato un riscontro. In conclusione, vi informiamo che segnaleremo le criticità della circolare così come sopra riportate, con riserva di far pervenire anche eventuali ulteriori segnalazioni che riterrete opportuno indicarci. Inoltre, stiamo sollecitando il Ministero a dare indicazioni per l'applicazione dell'art. 26-bis DL sicurezza.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Marco Denti
Telefono: 0784 233315
Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it
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